3 – n. 5/00119 al MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE per sapere: in relazione al fatto che nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono illustrate le linee programmatiche sulla riforma della PA - piano industriale - unitamente alle linee guida per la riforma del lavoro pubblico e della contrattazione collettiva, come di fatto si estrinsecheranno - nell'ambito del riordino dell'ARAN - le funzioni della istituenda Agenzia per la contrattazione nel settore pubblico, che viene dotata sia di ampi poteri di rappresentanza per la parte pubblica, sia di funzioni di indirizzo e di controllo della contrattazione collettiva, espressive di una posizione «super partes» di radice istituzionale.
Interrogazione a risposta in Commissione 5-00237 - CONCLUSO presentata il 21 luglio 2008 al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Per sapere - premesso che: sembrerebbe che esista il progetto dell'INPDAP di accorpare il Compartimento Abruzzo e Molise (avente unica sede compartimentale in L'Aquila) a quello di Marche ed Umbria (con sede compartimentale in Perugia), con un'unica sede compartimentale in Perugia, abolendo, quindi, quella de L'Aquila;
il servizio fornito dall'Istituto ha carattere territoriale e le attività fornite agli utenti richiedono un'interazione diretta con il personale, spesso non sostituibile in via telematica;
ove tale fatto rispondesse a vero, verrebbe privato tutto il bacino di utenza delle predette regioni Abruzzo e Molise di un importante servizio per la collettività e verrebbe depauperato l'Istituto stesso di strutture compartimentali -:
se quanto sopra risponda a vero e, ove così fosse, se intenda riconsiderare la decisione dell'INPDAP di accorpare il compartimento di Abruzzo e Molise a quello di Marche e Umbria;
quali siano le motivazioni che eventualmente sottendono detta deliberazione dell'Istituto, visto che le predette due regioni verrebbero private di importanti strutture compartimentali aventi connotati di territorialità, con danni al pubblico servizio. (5-00237)
Interrogazione a risposta in Commissione 5-01038 presentata il 290 febbraio 2009 al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - CONCLUSO Per sapere premesso che: la determinazione n. 140 del 29 dicembre 2008 del Commissario straordinario dell'Inps «Nuova articolazione delle funzioni territoriali dell'istituto e relativi disegni organizzativi» crea forti ripercussioni sulle strutture, sui lavoratori dell'ente e sugli utenti esterni;
l'assetto delle funzioni territoriali dell'istituto, così come viene delineato nella determinazione, comporterà una radicale trasformazione delle attuali strutture presenti sul territorio e produrrà profondi cambiamenti sul piano delle attività lavorative, della dislocazione delle sedi, delle competenze territoriali, della mobilità del personale. Il nuovo sistema, infatti, si articolerà secondo quattro tipologie di strutture: direzioni regionali; direzioni provinciali; agenzie; punti Inps;
fatta eccezione per le direzioni regionali, le cui competenze essenziali rimangono sostanzialmente invariate e si arricchiscono di nuovi compiti, relativi alle nomine dei direttori e alla distribuzione dei budget alle strutture gerarchicamente dipendenti, le strutture addette alla produzione subiscono una drastica trasformazione;
le attuali sedi di produzione, sia provinciali che sub-provinciali, vengono di fatto destrutturate, concentrando presso le direzioni provinciali tutte le attività relative alla gestione dei flussi contributivi e assicurativi e le connesse attività di recupero crediti e vigilanza, e decentrando in via esclusiva alle agenzie le attività legate alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni a sostegno del reddito. L'attività di front-office (informazione al pubblico) viene caricata alle agenzie e ai punti Inps, mentre le direzioni provinciali si occuperanno del back-office (lavoro amministrativo) e del coordinamento delle strutture di competenza;
peraltro, riguardo alle attività istituzionali, la netta separazione tra le attività legate alle entrate contributive, affidate alle direzioni provinciali, e le attività connesse alle prestazioni pensionistiche e di sostegno al reddito, affidate alle agenzie e ai punti Inps, risponderebbe ad una logica, apparentemente, contraddittoria. Da una parte, infatti, si procede per accentramento allo scopo di aggregare funzioni, competenze, risorse presso le direzioni provinciali, dall'altra si ribadisce la scelta del decentramento suddividendolo tra due strutture (agenzie e punti Inps), dove verranno erogate esclusivamente le pensioni e le prestazioni a sostegno del reddito (disoccupazione, mobilità, maternità eccetera);
in questo modo, si verrebbe a creare una evidente divisione tra i lavoratori: quelli in carico alle direzioni regionali e provinciali, e quelli delle agenzie e dei punti Inps, ai quali si chiederà, oltre a garantire ovviamente gli obiettivi produttivi, anche la necessaria attività di relazione con il pubblico, in particolare con gli utenti più «bisognosi», vale a dire pensionati e lavoratori che richiedono le prestazioni a sostegno del reddito;
strettamente legata al delineato modello organizzativo, vi è la questione delle posizioni organizzative della regione Abruzzo, nella quale, in particolare, la sede Inps di Sulmona ha un bacino di utenza vastissimo e detta riforma graverebbe sul servizio reso all'utenza, sui lavoratori e sull'interesse della collettività regionale;
questa determinazione, che nelle sue stesse premesse, volte alle esigenze di funzionalità e di miglioramento dell'efficienza verso l'utenza, nonché di razionalizzazione e di adeguamento delle strutture a modelli organizzativi di altre pubbliche amministrazioni, è quindi mirata ai principi di riassetto delle strutture territoriali basati sul rafforzamento delle modalità di controllo e gestione delle funzioni istituzionali, sulla delocalizzazione ottimale delle attività di back-office, sulla riqualificazione delle funzioni di front-office e, in complesso, sulla razionalizzazione delle funzioni di supporto, e deve rispondere all'esigenza primaria dei risparmi di gestione, va però ad incidere su realtà territoriali e occupazionali (partire dalla mobilità dei lavoratori, dalle loro future condizioni lavorative, dalle progressioni di carriera, dalla stessa funzionalità del nuovo assetto);
infatti, per quanto riguarda la regione Abruzzo, adesso la sede Inps di Sulmona (59 dipendenti) è catalogata come Direzione sub provinciale, la sua pertinenza territoriale insiste su 35 comuni (territorio assai vasto alcuni distanti da Sulmona oltre 60 km, come ad esempio Villetta Barrea km 72);
secondo la predetta determinazione commissariale, in futuro la sede Inps di Sulmona sarà catalogata come Agenzia e si potrebbero perdere molte attività tra le quali vanno ricordate:
economato (non di rilevanza esterna);
assistenza informatica (non di rilevanza esterna);
risorse umane (non di rilevanza esterna);
contabilità;
legale;
medico legale;
ispezione e vigilanza;
gestione del credito;
gestione dei flussi assicurativi e contributivi e dei conti individuali e aziendali (parte della riscossione contributi);
inoltre, alcuni dei predetti 35 comuni, saranno distanti, per i servizi sopra riportati, oltre 130 km dalla Direzione provinciale de L'Aquila, con evidenti disagi per l'utenza e la collettività, senza contare le possibili ripercussioni sulla mobilità di personale verso L'Aquila (sede regionale e sede provinciale) tali da ipotizzare che con il tempo la sede Inps di Sulmona, potrà subire una naturale diminuzione del numero dei dipendenti (pensionamenti, eccetera), senza nuove assunzioni (poiché il personale presente, mancando delle attività, sarà in esubero) e potrebbe essere soggetta ad ulteriori declassamenti fino alle estreme conseguenze della chiusura -:
se intenda valutare le predette circostanze e mantenere tutti i servizi sul territorio vista l'ampiezza del bacino di utenza della sede Inps sulmonese e il disagio del territorio montano, tali da evitare il declassamento - secondo la predetta determinazione commissariale Inps n. 140 del 29 dicembre 2008 - per cui in futuro la sede Inps di Sulmona sarà catalogata da Direzione sub provinciale a Agenzia, con perdita di molte attività, e se quindi non intenda riconsiderare la decisione dell'Inps valutando, nel bilanciamento degli interessi, le motivazioni che sottendono detta deliberazione dell'Istituto, visto che la regione Abruzzo verrebbe privata di importanti strutture, aventi connotati di territorialità, con danni al pubblico servizio, ai lavoratori e alla collettività. (5-01038)
Interrogazione a risposta in Commissione 5-01686 presentata il 28 luglio 2009 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - CONCLUSO . Per sapere premesso che: la linea ferroviaria Sulmona-Carpinone è entrata in funzione il 18 settembre 1892, con una tradizione ultrasecolare, ha un tracciato di 118 chilometri e, oltre a servire numerosi centri, quindi rivestendo fondamentale funzione di pubblica utilità, tocca numerose rinomate località turistiche montane (Rivisondoli, Pescocostanzo, Roccaraso, discendendo per Isernia, fino a Napoli), ha numerosi dislivelli sino ai 1.268 metri di Rivisondoli, con una linea che presenta una pendenza massima del 28 per mille ed un raggio di curvatura minimo di 240 metri grazie alla realizzazione di numerose opere di ingegneria, con 25 chilometri di galleria e numerosi viadotti, gallerie paravalanghe, muri protettivi e addirittura la piantagione di diverse pinete, come nella tratta campo di Giove (L'Aquila)-Palena (Chieti), servendo la popolazione che potrebbe rimanere isolata, visto che la strada provinciale campo di Giove-Palena, viene spesso chiusa al traffico in inverno, causa neve e slavine;
questa linea ferroviaria, oltre ad avere le suddette caratteristiche pregevoli, anche dal punto di vista paesaggistico, rappresenta un indispensabile mezzo di collegamento per la popolazione residente, consentendo di evitare l'isolamento e contribuendo allo sviluppo, anche turistico, con funzione strategica dal punto di vista geografico, collegando il mare Adriatico col mare Tirreno;
l'utilizzo della linea, è di fondamentale importanza per la popolazione, anziani, pendolari, studenti visto che è collegata efficacemente ai centri capoluogo e consente di usufruire delle strutture indispensabili (università, scuole, ospedali enti ed istituti pubblici, e altre);
detta linea, è riconosciuta come una delle più belle e suggestive d'Europa per l'alta perizia ingegneristica e per le bellezze dei territori che attraversa, tanto da essere rinomata come la ferrovia dei parchi e questa vocazione ambientale e turistica, va difesa e tutelata, tanto che sono stati spesi negli anni passati 25 miliardi delle vecchie lire per il rinnovamento del binario di alcune tratte e che, nel complesso, tutte le tratte sono state accuratamente monitorate e ammodernate nell'arco di un trentennio, (le stazioni di Campo di Giove e Carovilli sono dotate di deviatoi a ritorno elastico, che hanno permesso la chiusura delle stesse con risparmio di personale) e sono in corso lavori di copertura radio in galleria per l'utilizzo dei telefoni cellulari, con importo a base di gara di euro 1.600.000,00, il che, denota l'attenzione al mantenimento della ferrovia in estrema efficienza ed affidabilità per la sicurezza e il miglior rendimento per l'utenza e per la valorizzazione della predetta vocazione turistica, fonte di notevoli risorse economiche per la regione;
non da ultimo, è da citare l'importante ruolo della tratta ferroviaria che attraversa un territorio, anche montano, sia in Abruzzo che in Molise, classificato a rischio sismico di 1
a categoria e ciò, consente la fondamentale opera di soccorso in caso di sisma, che è stato espletato sin dal 1984 al tragico terremoto del 5 aprile scorso, in occasione del quale, hanno avuto un fondamentale ruolo le ferrovie interne, anche per la messa a disposizione di 16 carrozze con cuccette, con oltre 800 posti letto, per la popolazione sfollata, tanto che la stazione ferroviaria de L'Aquila, grazie al collegamento ferroviario con Sulmona, è diventata un centro di riferimento per la città, in stretta collaborazione con la protezione civile;
l'interrogante è a conoscenza, grazie ad elementi acquisiti ed anche ad una petizione popolare, che si potrebbe prospettare la possibile soppressione della linea ferroviaria Sulmona-Carpinone, con ricadute preoccupanti sulla popolazione abruzzese e molisana, dal punto di vista economico, sociale, turistico e ambientale, per la tutela paesaggistica, con forte penalizzazione delle aree montane e di quelle depresse dell'entroterra, penalizzate ed emarginate, con la privazione dei servizi pubblici essenziali, senza contare il danno occupazionale che si andrebbe ad aggiungersi allo stato di crisi della Regione Abruzzo, gravemente colpita, soprattutto dopo le conseguenze devastanti del sisma, delle industrie della Val Peligna e dello stato di calamità che ancora flagella l'economia della Regione e la vita della popolazione tutta;
si rende perciò indispensabile evitare che la soppressione dei treni effettuata con l'orario invernale in vigore dal 14 dicembre 2008, sia la premessa di un sostanziale ridimensionamento della linea se non addirittura di un'eventuale chiusura; sin da ora, si lamenta un grave disagio, infatti, transitano sulla linea solo 4 treni nei giorni lavorativi (Sulmona Napoli) e nemmeno sono abilitati alle fermate in tutte le stazioni;
si renderebbe opportuno addirittura potenziare il servizio già offerto alla popolazione quantomeno, ripristinando le percorrenze soppresse sia nell'Abruzzo che nel Molise -:
quali sono gli intendimenti, circa il ridimensionamento o l'eventuale chiusura della importante linea Sulmona-Carpinone e quali iniziative, per tutto quanto in premessa, intenda intraprendere il Governo, per evitare la soppressione della linea, per ripristinare la piena efficienza della tratta in vigore, come prima della riduzione nel dicembre 2008 ed, anzi, per potenziare della linea ferroviaria stessa, considerando l'essenziale ruolo di pubblica utilità per la popolazione, le caratteristiche orografiche e strutturali, che hanno comportato ingenti somme investite per mantenere la linea stessa a perfetto regime, strategico per il rischio sismico incombente e per l'alta vocazione turistica, con notevoli ripercussioni economiche ed occupazionali per le regioni interessate, nonché ambientale per le bellezze paesaggistiche e boschive, che ne hanno fatto conoscere ed apprezzare i pregi, in tutta l'Europa.(5-01686)
Interrogazione a risposta in Commissione 5-02324 presentata il 13 gennaio 2010 al inistero dello Sviluppo Economico e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - CONCLUSO. Per sapere premesso che: il gruppo Compel è subentrato nel 2005 alla Siemens nella gestione centro di ricerche Technolabs in provincia dell'Aquila, garantendosi per tre anni, tramite un accordo con la società venditrice, una serie di commesse; dal 2005 al 2009 tuttavia l'organico di fabbrica è passato da 210 a circa 160 dipendenti, sotto gli occhi dei sindacati, che per bocca di Guglielmo Epifani avevano dichiarato essere, quella della Technolabs «una vertenza simbolo in Italia»;
nel febbraio 2009 il gruppo presenta alle autorità regionali un piano industriale vincolato ad un intervento pubblico pari a cinquanta milioni di euro, per mantenere il proprio insediamento in città, scongiurando così gli ottanta esuberi annunciati;
dal 3 agosto il gruppo Compel manda in cassa integrazione ordinaria, per 13 settimane, 100 dei 160 dipendenti del laboratorio; il 4 agosto il Consiglio regionale abruzzese si riunisce per esaminare la vicenda, adottando una serie di impegni volti a mantenere nel territorio regionale una realtà produttiva di così elevata specializzazione; paventano infatti i sindacati che la proprietà intenda trasferire le residue commesse ed il know-how a Milano;
il 1
o settembre i lavoratori danno inizio ad una serie di azioni concrete entrando in fabbrica nel corso di una riunione dei dirigenti, che viene interrotta; da lì la lotta prosegue con una serie di assemblee pubbliche;
Technolabs è stata a lungo azienda leader in Italia in relazione a prodotti, sistemi e servizi per collegare la società dell'informazione e dalla comunicazione, punto di riferimento per clienti come Nokia-Siemens, Alcatel e Pirelli; un centro d'eccellenza per l'alta qualificazione professionale delle maestranze; quasi tutti i suoi dipendenti sono ricercatori altamente specializzati, il 50 per cento dei quali di età inferiore ai 45 anni; pertanto ad esse non è consentito il ricorso ad ammortizzatori sociali in grado di accompagnare i dipendenti all'età pensionabile; peraltro non è ammissibile che si proceda alla totale dismissione di un'azienda leader in settori di tecnologia avanzata, proprio nel momento in cui l'Abruzzo cerca un rilancio economico post terremoto -:
se i Ministri interrogati non ritengano opportuno attivare le norme contro le crisi aziendali contenute nei provvedimenti anticrisi approvate nel 2009 e quelle a tutela del reddito dei lavoratori, contenute nel decreto-legge n. 78 del 2009 e nella Finanziaria per il 2010;
se il Ministro dello sviluppo economico non intenda intervenire con gli ulteriori poteri che gli sono propri, eventualmente anche verificando la sussistenza di possibili acquirenti della Technolabs, che ne garantiscano la continuità aziendale, tenuto conto della necessità del rilancio economico e produttivo della regione Abruzzo. (5-02324)
MOZIONE 1-00249 - CONCLUSO premesso che:
il 6 aprile 2009 la regione Abruzzo è stata colpita da un violento sisma che ha causato trecento vittime, oltre 1.500 feriti e più di 65 mila persone si sono ritrovate senza tetto. I comuni investiti dal terremoto sono stati ben 51, localizzati in tre province della regione;
rilevante è stato il patrimonio immobiliare pubblico e privato distrutto o seriamente compromesso nella sua stabilità ed integrità. Sono stati riscontrati gravi danni anche al patrimonio culturale artistico ed architettonico;
gli interventi di soccorso sono stati tempestivi ed efficaci, in particolare grazie della protezione civile, operativa a soli 3 minuti dal sisma ed all'immediata presenza del Sottosegretario Bertolaso e del Presidente del Consiglio dei ministri;
la presenza costante del Presidente Berlusconi, che è rimasto nelle zone terremotate durante tutte le prime fasi dei soccorsi, ed è tornato in Abruzzo per ben 12 volte nei due mesi successivi, ha dimostrato una vicinanza non solo istituzionale ma anche umana nei confronti della popolazione colpita;
entro le prime ventiquattro ore dal tragico evento sono state montate tende per 5.000 persone, mentre 15.000 terremotati sono stati trasportati negli alberghi della costa; i 12.000 soccorritori intervenuti nei primi due giorni dal sisma (un soccorritore ogni sei persone, un rapporto mai verificatosi prima), oltre ad aver effettuato interventi diretti di scavo, messa in sicurezza e sgombero delle macerie, hanno allestito 41 aree di ricovero e 17 presidi sanitari, con più di 1.600 operatori dedicati, tra cui 60 psicologi;
l'opinione pubblica nazionale ed internazionale, così come tutte le istituzioni europee, hanno unanimemente riconosciuto la tempestività, la capacità e l'immenso sforzo della protezione civile, delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e di tutto il personale impiegato nell'opera di soccorso: molteplici sono stati i riconoscimenti internazionali sulla straordinaria efficacia del coordinamento del Governo italiano;
di enorme valore è risultata l'idea di tenere la sessione del G8 a l'Aquila, scelta attraverso la quale si sono ottenuti rilevanti risultati positivi: le risorse per l'organizzazione dell'evento, 220 milioni di euro, sono state investite in Abruzzo; non solo i danni del sisma, ma anche l'efficienza delle strutture di soccorso ed organizzazione del Paese sono stati portati all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale, con conseguenti positivi riflessi in termini di prestigio internazionale e di aiuti economici provenienti da altri Stati: basti ricordare il contributo di solidarietà di 493 milioni di euro dell'Unione europea (la cifra più alta mai stanziata allo scopo) e i previsti interventi diretti per il recupero dei beni culturali più importanti da parte dei diversi Stati;
quanto all'opera di soccorso e di ricostruzione, nei primi 4 giorni dal sisma la protezione civile ha stanziato 100 milioni di euro per interventi immediati; oltre alle somme già ricordate, con il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono stati stanziati per l'opera di ricostruzione 8,5 miliardi di euro, superando qualsiasi altro precedente intervento finanziario a copertura dei danni da calamità naturali nella storia della Repubblica;
quanto agli interventi il Governo ha previsto:
a) il pagamento a fondo perduto e al 100 per cento per la ricostruzione e la riparazione della prima casa danneggiata o distrutta; il pagamento fino a 10 mila euro per le riparazioni delle case lesionate e un contributo di 2.500 euro per unità abitativa per lavori condominiali; stanziamento di 150.000 euro per chi vorrà ricostruirsi da sé la casa distrutta e 80.000 euro per chi invece ha una casa solo danneggiata; subentro per un importo non superiore a 150 mila euro, nei mutui attivati da chi ha subito un danno alla propria abitazione; le verifiche di agibilità già eseguite su edifici pubblici e privati sono 72.000;
b) il coinvolgimento diretto degli enti locali nelle fasi della ricostruzione, con particolare riguardo ai centri storici, i cui piani di ricostruzione saranno definiti dai sindaci, d'intesa con il presidente della regione Abruzzo e sentito il presidente della provincia;
c) l'esclusione dal patto di stabilità interno 2009-2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia dell'Aquila e dai comuni danneggiati per fronteggiare gli eventi sismici;
d) la sospensione del pagamento delle imposte e dei contributi nei comuni colpiti dal sisma; la sospensione dei processi civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei medesimi comuni, nonché dei termini di legge gravanti sulle popolazioni colpite, quali prescrizioni, decadenze, termini legali, processuali e di notificazione, pagamento dei titoli di credito, cambiali ed assegni in scadenza al 6 aprile 2009, versamenti di entrate di natura patrimoniale, versamento di contributi consortili di bonifica, canoni di concessione e locazione di immobili distrutti o inagibili, pagamento di rate e mutui di qualsiasi genere;
e) il differimento dell'esecuzione di sfratti;
f) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione; l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale nelle zone colpite;
g) l'applicazione di ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori, compresi quelli a termine, senza limiti di tempo, mentre le imprese godranno di indennizzi vari: sospensione dei pagamenti tributari e previdenziali, degli affitti, delle rate dei mutui;
h) la previsione di un'indennità speciale per i lavoratori autonomi, commercianti, artigiani e liberi professionisti che hanno perso il lavoro per effetto del terremoto;
i) la realizzazione di 4.500 «moduli abitativi» anche per chi, per motivi di studio o lavoro, vive in Abruzzo, ma non ha la residenza. I moduli poi diverranno campus a disposizione degli studenti. Si tratta dei complessi antisismici sostenibili ecocompatibili («c.a.s.e.»), nuove abitazioni, tecnologicamente avanzate, in costruzione in 30 lotti attorno a L'Aquila. Le prime consegne, 400 case per 3.000 persone, sono già state effettuate; si conta di completare l'opera per dicembre 2009 ad un ritmo di 300 appartamenti a settimana; 89 i campi già chiusi su un totale di 171;
l) la realizzazione di un zona franca urbana a L'Aquila, dotata di 45 milioni di euro ed esclusa da ogni patto di stabilità;
m) la destinazione di 226 milioni per l'edilizia scolastica, 36 milioni per le supplenze, in modo da garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico; per la ricostruzione della casa dello studente a L'Aquila sono stati stanziati 16 milioni dal fondo per l'edilizia universitaria; 70 milioni serviranno per ricostruire l'università, mentre con l'accordo di programma del maggio 2009 il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2009, che sarà poi rideterminato per gli anni successivi sulla base di un piano programmatico presentato dall'ateneo, destinato alla costruzione di sedi sostitutive; grazie ad un accordo con gli altri atenei italiani gli studenti dell'Aquila non pagheranno le tasse universitarie il prossimo anno; 40 le scuole che hanno riaperto tra il 21 e il 28 settembre 2009;
l'istituzione, presso il ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per la prevenzione del rischio sismico, dotato di 44 milioni di euro per il 2010, di 145,1 milioni per il 2011, di 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di 145,1 milioni per il 2015, 44 milioni per il 2016,
impegna il Governo:
a riferire sullo stato di attuazione della complessiva opera di ricostruzione abitativa e a continuare l'azione di sostegno e di ricostruzione secondo le linee già programmate;
a valutare, compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica, la possibilità di assumere iniziative per estendere il periodo di indennizzo ai titolari di attività produttive sospese per il terremoto individuati ai sensi dell'ordinanza n. 3789 del Presidente del Consiglio dei ministri e di assumere iniziative volte a prorogare la sospensione del versamento di tributi e contributi oltre i termini previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2009;
ad accelerare, sempre compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, l'opera di ricostruzione dei centri storici, in particolare di quello dell'Aquila, coordinandosi con le autorità locali;
a continuare nella promozione di una politica abitativa finalizzata sia alla messa in sicurezza degli edifici esistenti che alla costruzione di nuovi edifici, nel pieno rispetto dei criteri antisismici.
(1-00249)
«Pelino, Alessandri, Iannaccone, Baldelli, Aracu, Guido Dussin, Castellani, Lanzarin, De Angelis, Togni, Dell'Elce, Scelli, Toto».
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00285 - IN CORSO premesso che:
prima dell'inizio dell'attuale fase di crisi economico-finanziaria, nel 2007, quando ancora il tasso di occupazione era in crescita, l'Italia - nonostante progressi realizzati negli anni precedenti - resentava uno dei peggiori andamenti dell'occupazione femminile non solo dell'Unione a 15, ma a 27 Stati. In sostanza, meno di una donna su due tra quelle in età di lavoro (il 46,7 per cento con un leggero aumento rispetto all'anno precedente), risultava occupata, a fronte della quota del 58,3 per cento dell'Europa a 27 Paesi. La crisi è intervenuta ad aggravare la situazione e a rendere impossibile il raggiungimento, nel 2010, del tasso del 60 per cento come indicato da Lisbona 2000;
pesano su questo ritardo due dati di carattere strutturale: a) il dualismo territoriale, in quanto nelle regioni meridionali il tasso di occupazione delle donne, nel 2007, era pari al 31,1 per cento, mentre in molte regioni centro-settentrionali il tasso di occupazione femminile era a livelli europei; b) la scarsa presenza al lavoro (23 per cento) delle donne in età avanzata (55-64 anni) in conseguenza dei requisiti vigenti per il trattamento di vecchiaia (60 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione), anche se va riconosciuto che in questa fascia d'età il tasso di occupazione delle donne è cresciuta in proporzione maggiore di quella degli uomini;
ad influire sulla minore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e di conseguenza sulla loro minore occupazione, è una specificità di genere legata all'evento maternità e alle esigenze di cura e di assistenza dei figli. Mentre nell'età compresa tra 25 e 29 anni (quando di norma vi è l'accesso al lavoro) il differenziale di genere - per quanto riguarda il livello dei tassi di occupazione - è abbastanza basso, nelle età successive (si ricordi che l'età media al parto è di 31,1 anni) lo scarto si allarga;
ben una donna su nove lascia il mondo del lavoro in seguito alla maternità: due su tre hanno spiegato tale scelta (volontaria o dettata da valutazioni economiche) con esigenze di cura e di assistenza dei figli. Nell'ambito della componente femminile, quelle caratterizzate dai tassi di occupazione più elevati in ogni fascia d'età solo le cosiddette persone isolate (single, divorziate senza figli, e altre). Per la donna che vive in coppia si assiste ad un vero e proprio crollo del tasso di occupazione - in particolare tra i 25 e i 44 anni - quando si passa dall'essere senza figli all'avere dei figli. Nella prima condizione le donne in questa fascia d'età hanno mediamente tassi di occupazione elevati, pari al 75,5 per cento; una volta che arrivano i figli il tasso scende al 54,5 per cento;
secondo uno studio dell'Unione europea (predisposto per la Conferenza di Parigi del 2008) il vero gap di genere (in Italia e nell'Unione europea) lo si trova osservando il tasso di occupazione nel caso di donna o di uomo senza o con figli. In Italia le lavoratrici senza figli sono occupate in misura del 66,7 per cento; gli uomini addirittura dell'80,7 per cento. Se hanno dei figli la quota degli uomini sale addirittura al 93,8 per cento, mentre quella delle donne scende al 54,6 per cento. Un analogo fenomeno, seppur meno marcato, si rileva nella Unione europea a 27. Le donne senza figli sono impiegate in misura del 76 per cento (gli uomini dell'80,8 per cento); se hanno figli la percentuale scende al 62,4 (mentre per gli uomini sale al 91,4). In sostanza, in Italia quasi una donna su due (con figli) non entra o esce dal mercato del lavoro, mentre gli uomini-padri solo sollecitati ad entrarvi, se ancora ne sono esclusi;
nella divisione dei ruoli, dunque, continua ad essere la donna a doversi occupare della cura dei figli. Va subito notato che non si tratta di una tendenza specifica del nostro Paese, dove, paradossalmente, il tasso di fecondità, pur essendo in ripresa, è su livelli minimi nei confronti di quelli internazionali. Tuttavia, non è un destino ineluttabile, perché nei Paesi in cui l'occupazione femminile è elevata lo è anche la fecondità (il numero in media di figli per donna in età fertile);
il nodo da sciogliere, dunque, per sbloccare la disoccupazione femminile è legato al principio «conciliazione»: è su questo aspetto che vanno concentrate le politiche di sostegno, secondo due grandi gruppi: a) quelle che intervengono sulla flessibilità del regime di organizzazione del lavoro, tra cui spicca una più ampia diffusione del part time (nella Unione europea l'occupazione femminile è più elevata laddove è più ampio il ricorso al tempo parziale); b) quelle che sono di ausilio alle famiglie con bambini piccoli, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai servizi;
un altro dato interessante riguarda lo sviluppo del part time (che è una misura fondamentale per incrementare l'impiego delle donne: nei Paesi Bassi, ad esempio, il 75 per cento delle donne lavora a tempo parziale a fronte di un tasso di occupazione femminile superiore al 67 per cento). In Italia le lavoratrici che si avvalgono di questo rapporto di lavoro sono passate dal 16,7 per cento del 2001 al 26,6 per cento del 2006 (tuttora 5 punti al di sotto della media dell'Unione europea);
secondo l'Istat nel gennaio 2010 l'occupazione femminile è pari al 46,2 per cento, un tasso invariato rispetto a dicembre e in diminuzione di 0,4 punti rispetto a gennaio 2009. Il tasso maschile risulta pari al 67,9 per cento registrando una riduzione di 0,2 punti percentuali nell'ultimo mese e di 1,6 punti negli ultimi 12 mesi. Il tasso di disoccupazione maschile è pari al 7,7 per cento (+0,2 rispetto a dicembre e +1,7 per cento rispetto a gennaio 2009); il tasso di disoccupazione femminile è uguale al 9,8 per cento (-0,2 per cento rispetto a dicembre e +0,8 per cento rispetto a gennaio 2009);
il Governo italiano ha attivato un programma di lavoro credibile, dedicato all'occupazione femminile;
anzitutto, nel piano dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stata attrezzata una cabina di regia per mettere in collegamento i giovani con il mondo del lavoro già dai banchi di scuola, ristrutturare l'istruzione tecnico-professionale, promuovere le esperienze di alternanza scuola-lavoro, ripensare l'università dandole un profilo più professionalizzante, promuovere tra le imprese l'uso dei dottorati di ricerca, rilanciare i contratti di apprendistato, anche alla luce di quanto previsto dal collegato lavoro. L'obiettivo è quello di mettere i giovani e le donne in condizione di fare scelte consapevoli per il loro futuro in anticipo rispetto a quanto avviene oggi soprattutto per il rischio di «niente lavoro» e «niente studio» oppure per tutti e due, ma con poca convinzione. Far ripartire l'integrazione tra apprendimento e lavoro è fondamentale in un Paese in cui si è creata nel tempo una frattura fra istituzioni educative e imprese;
vi è, poi, il piano dei ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità, che rappresenta l'altro braccio operativo integrato per l'occupazione femminile. L'occupazione e gli strumenti di welfare che promuovono l'occupazione femminile poggiano su una serie di tasselli di nuovi strumenti di sussidiarietà tra politiche di welfare e workfare già in parte individuati nelle cinque azione del piano per l'occupazione femminile dei due Ministri. Si tratta di un piano di azioni su politiche di genere integrate relative al lavoro, alla conciliazione, al welfare che presuppongono nella fase di realizzazione il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, a tutti i livelli, istituzioni, parti sociali, tessuto produttivo, le stesse lavoratrici. Sono cinque le linee di azione rivolte a favorire la condivisione dei tempi di vita e di lavoro con riferimento al ruolo familiare delle lavoratrici e l'organizzazione del lavoro aziendale;
la prima linea prevede l'utilizzo del lavoro accessorio per implementare i nidi familiari, in collaborazione con gli enti locali, l'incentivazione del telelavoro e il sostegno di interventi per il rientro dalla maternità. La seconda linea riguarda la messa a regime del nuovo articolo 9 della legge n. 53 del 2000 sul finanziamento di progetti di conciliazione dei congedi parentali. La terza linea promuove la contrattazione di secondo livello in tema di gestione degli orari e dei tempi di lavoro, a partire da una concertazione con le parti sociali di strumenti per la progettazione di soluzioni innovative che verranno dall'Osservatorio sulla contrattazione collettiva e decentrata, presso l'Ufficio della Consigliera nazionale di parità, e da nuove prassi che dovranno essere implementate per favorire la conciliazione e la condivisione (formazione, orientamento al lavoro, rientro, tipologie contrattuali, flessibilità dell'organizzazione dell'orario, servizi alla persona per i dipendenti - nidi, strutture protette - utilizzo degli ammortizzatori sociali, utilizzo delle agenzie per il lavoro territoriali, servizi per l'impiego). La quarta linea appunto è quella dedicata ai lavori legati all'energia verde e rinnovabile e ad impostare un rapporto sistematico con le parti sociali, per percorsi di riqualificazione professionale e di creazione di nuove figure professionali, che attraverso appunto un riferimento nazionale può trovare a livello locale delle buone ragioni per avere e dare impulso, all'occupazione femminile, conseguenza di tutti i ragionamenti fin qui descritti. La quinta linea poi è dedicata a ripristinare con l'Unione europea un rapporto che consenta l'uso del contratto di inserimento, tipologia contrattuale importante soprattutto nel Mezzogiorno. Il piano si caratterizza per l'adozione di strumenti innovativi razionali che servono alle imprese, alle donne, all'economia del nostro Paese. E anche per questo piano naturalmente è valido il modello operativo della programmazione locale con istituzioni, associazioni, organizzazioni sindacali, per sperimentarne la bontà e l'applicabilità con conseguente operatività nei piani di zona dove si realizza la vera integrazione anche nell'uso delle risorse a disposizione;
il piano per favorire la conciliazione dei tempi di lavoro predisposto dal Ministro per le opportunità fissa un sistema di interventi, cui è destinata la maggior parte delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità, allo scopo di implementare l'offerta di servizi per l'infanzia innovativi, come le «mamme di giorno», e facilitare il rientro al lavoro delle lavoratrici dopo il congedo parentale, oltre che per dare sostegno a modalità di prestazione di lavoro e tipologie contrattuali facilitanti come la banca delle ore, il telelavoro, il part time;
i provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno altresì affrontato e risolto il problema delle cosiddette «dimissioni in bianco», liberando le imprese e le lavoratrici da assurdi adempimenti burocratici;
grande rilevo assume lo sviluppo della imprenditorialità femminile, specie nelle regioni del Mezzogiorno, dove maggiore è il divario del tasso di occupazione femminile rispetto agli obiettivi di Lisbona, da agevolare attraverso interventi mirati, e della promozione manageriale delle donne nei vertici delle imprese. Un ruolo fondamentale può anche assumere lo sviluppo della cosiddetta «green economy». Anche dal punto di vista normativo il Governo italiano ha cercato di accompagnare questo trend positivo dell'occupazione ambientale, in particolare nel settore delle fonti rinnovabili, con misure ed incentivi ad hoc. Va in questa direzione il decreto interministeriale attuativo della legge finanziaria per il 2008 (decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2009), con il quale sono state introdotte importanti novità per i procedimenti d'incentivazione della produzione di energia elettrica, mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili,
impegna il Governo
a proseguire nelle azioni intraprese, dando seguito alle iniziative legislative ed amministrative a favore dell'occupazione delle donne, della conciliazione e dell'imprenditorialità femminile, nell'ambito delle linee di indirizzo dell'Unione europea del piano di azione «Italia 2020», adottato dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità, contenente l'individuazione delle misure per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro, nonché a dare nuovo impulso ad interventi in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità femminile nel Mezzogiorno.
(7-00285)
«Pelino, Milanato, Beccalossi, Lehner, Castellani, Mistrello Destro, Gottardo, Castiello, Di Caterina, Rosso, De Camillis, Nola, Palumbo, Di Virgilio, Patarino, Mariarosaria Rossi, Giammanco, Calabria, De Nichilo Rizzoli, Cazzola, Antonino Foti, Vincenzo Antonio Fontana, Frassinetti, Ceccacci Rubino, Iannarilli, Vella, Pili, Aprea, Angela Napoli».
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02468/006 presentato il 17 giugno 2009 - CONCLUSO
La Camera,
premesso che:
il territorio abruzzese appare segnato in maniera diffusa e profonda dalla presenza di strutture di interesse storico-artistico di grande varietà, sia tipologica che cronologica, disseminate nel suo paesaggio dalla fascia costiera a quella collinare e pedemontana fino alle aree interne;
tale patrimonio di interesse storico-artistico, anche quello privato sottoposto a vincolo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, costituisce una risorsa culturale inestimabile non solo per il valore intrinseco degli immobili e delle opere in essi contenute ma, soprattutto, per il valore che questi assumono nel complesso del sistema turistico abruzzese;
la Regione Abruzzo ha nel settore del turismo un importante quota del proprio prodotto interno e proprio un rapido recupero delle attività turistiche della Regione può rappresentare una delle leve per recuperare stabilità economica alle popolazioni colpite dagli eventi sismici;
è in preparazione un massiccio intervento per la ricostruzione delle aree terremotate della Regione Abruzzo;
il provvedimento in esame all'articolo 4, lettera b), prevede le modalità di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la Regione Abruzzo, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico e le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di L'Aquila, l'Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine di L'Aquila, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
il provvedimento in esame esclude, dal piano degli interventi urgenti, gli immobili di soggetti privati, ancorché formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, sopra citato, con l'inevitabile rischio di non veder recuperati, alla comunità abruzzese, importanti beni architettonici già parte del patrimonio culturale della Regione e del relativo sistema turistico,
impegna il Governo
a valutare la possibilità, nel corso dell'attuazione dei piani d'intervento lungo tutto il periodo della ricostruzione e nell'ambito delle risorse disponibili, di riconoscere un sostegno economico anche per il recupero di quegli immobili di proprietà di soggetti privati, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come peraltro già disposto in precedenti analoghe situazioni.
9/2468/6. Pelino, Cazzola, Castellani, Dell'Elce, De Angelis.
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L.9/02187-A023 presentato il 2 aprile 2009 - CONCLUSO
La Camera,
premesso che:
attraverso l'emendamento Dis. 1.1, il Governo ha trasferito nel decreto-legge in esame parte consistente del decreto-legge in materia di quote latte; nel preambolo di quest'ultimo provvedimento si rilevava, «la straordinaria necessità ed urgenza, in vista dell'imminente avvio della campagna lattiera dal prossimo 1° aprile, di adottare disposizioni per assicurare la prioritaria assegnazione del quantitativo nazionale garantito di latte, nonché per assicurare la rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte, in conformità alla normativa comunitaria», quindi, il Governo ha ritenuto di disciplinare nuove modalità di attribuzione delle suddette quote tra i produttori nazionali, nell'ottica del definitivo superamento delle note vicende che per lungo tempo hanno investito il settore caseario;
le disposizioni confluite nel decreto in esame, intervengono, in via generale, in un ambito di materia (agricoltura e produzioni agroalimentari) attribuito in linea di massima, costituzionalmente, alla competenza esclusiva «residuale» delle regioni. Tuttavia, lo specifico profilo di intervento del provvedimento, sembrerebbe riferibile prevalentemente alla materia «rapporti con l'Unione europea», di competenza statale esclusiva, in quanto volto a risolvere il problema della responsabilità finanziaria dello Stato per il prelievo derivante dalle eccedenze di produzione rispetto alla quota nazionale;
questo è importante, per il provvidenziale intervento operato dal Governo con il provvedimento confluito nel decreto-legge in esame: esso è atteso dal mondo agricolo, dal momento che pone le condizioni per un riequilibrio del settore lattiero-caseario; nella prospettiva di ridurre il contenzioso esistente a livello comunitario, risolve l'annosa questione legata ai debiti dei produttori, che derivano dal mancato pagamento del prelievo di latte;
le disposizioni confluite nel decreto-legge in esame, oltre a disciplinare l'assegnazione, alle aziende produttrici di latte, dell'aumento della quota nazionale attribuita all'Italia in sede comunitaria, prevede che i produttori agricoli possano chiedere la rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte addebitati allo Stato italiano dalla Commissione europea;
tuttavia, in detto ambito agricolo alimentare, nei profili di competenza statale, dal contenuto sostanzialmente omogeneo, l'articolo 8-nonies del maxiemendamento ha inserito norme, vertenti in materia di previdenza agricola, quindi riguardanti ulteriori e diversi aspetti e cioè il Lavoro Agricolo;
l'articolo 8-nonies del maxiemendamento, a completamento delle agevolazioni per i lavoratori del settore, proroga dal 31 marzo al 31 dicembre 2009 le agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti in determinate zone svantaggiate, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205. Il secondo comma, provvede alla copertura economica di tale proroga, pari a 154,5 milioni di euro per il 2009;
il richiamato articolo 1-ter, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, sopra citato, al primo periodo, ha disposto che, fino al 31 marzo 2009, le agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti in determinate zone svantaggiate, già previste, dieci anni fa, dall'articolo 9, commi da 5 a 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), cioè nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, si applichino, nel settore agricolo, nelle misure più favorevoli, stabilite dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 «Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. (Si tratta, ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 9, della disciplina concernente le agevolazioni contributive per le imprese agricole di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate);
più specificamente, tale articolo, di cui ora si prevede l'estensione, opera una riduzione percentuale dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, impiegati: nei territori montani particolarmente svantaggiati (e cioè, i territori dei comuni situati ad una altitudine di almeno 700 metri; i territori compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale e quelli facenti parte di comprensori di bonifica montana); nelle zone agricole svantaggiate. Coerentemente, è previsto che le agevolazioni delle riduzioni contributive percentuali, non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento (comma 5-bis), e si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro (comma 5-ter);
successivamente, lo Stato è nuovamente intervenuto con il decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 «Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola»: che all'articolo 2 ha operato una riclassificazione delle zone svantaggiate ai fini della concessione delle agevolazioni contributive. («A decorrere dal 1° gennaio 1998 il complesso delle agevolazioni di cui al comma 27 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate»);
tale riclassificazione, nonché la misura delle agevolazioni, sono determinate dal CIPE, sulla base degli specifici criteri di individuazione delle zone;
da ultimo, il citato articolo 1 «Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale in agricoltura e di catasto», comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2006 «Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa», ha disposto, ulteriori provvidenze nel settore;
si evidenzia, pertanto, che la proroga delle agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti in determinate zone svantaggiate, concerne agevolazioni già previste dalla legislazione vigente, che dispongono una riduzione percentuale dei premi e dei contributi, relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, che siano operanti in zone svantaggiate quali, in particolare, i territori montani disagiati, quindi arrecando loro un beneficio;
il provvedimento, reca, per quanto sopra, ulteriori benefici anche al settore previdenziale e assistenziale dei lavoratori impiegati in questo campo specifico, compresi quelli attinenti alle zone svantaggiate, in linea con i precedenti interventi dello Stato, in materia di conferma, di proroga e di rideterminazione delle agevolazioni contributive, già in precedenza operate. Si tratta, quindi, di rilevanti misure per tale settore che, altrimenti, resterebbe ingiustamente penalizzato,
impegna il Governo
a seguitare ad apportare provvedimenti migliorativi, per i lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato, impiegati nel settore agricolo, sia a livello retributivo che per prestazioni pensionistiche, in linea con gli interventi legislativi già precedentemente attuati, di cui in premessa, ciò anche in riferimento alle proroghe per le agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti in determinate zone svantaggiate, secondo i criteri fissati per la riclassificazione delle zone svantaggiate, attuati e da attuare dal CIPE, sempre migliorabili, a livello sia, appunto, di riclassificazione delle zone sia di riduzioni contributive per le imprese agricole operanti in dette determinate zone, affinché i lavoratori non restino ingiustamente penalizzati.
9/2187-A/23.Pelino.
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02180-A/001presentato il 13 maggio 2009 - CONCLUSO
La Camera,
premesso che:
con delibera del Consiglio superiore della magistratura n. 61/VA del 4 dicembre 2008 sono state avviate le procedure per i trasferimenti dei giudici di pace in servizio e sono stati contestualmente, sollecitati i presidenti delle corti d'appello, per la definizione delle procedure concorsuali indette per la pubblicazione di nuovi bandi di concorso sino alla copertura di tutti i posti attualmente vacanti presso gli uffici dei giudici predetti;
gli effetti della suddetta delibera del Consiglio superiore della magistratura sono stati sospesi con ordinanza n. 850/09 del 17 febbraio 2009 dal Consiglio di Stato;
si rende improcrastinabile una riforma organica dell'intera magistratura onoraria, con particolare riferimento alla magistratura di pace, vista la propria autonomia ed indipendenza, al fine di razionalizzarne l'impiego, nell'organizzazione del servizio giustizia;
il disegno di legge AC 1441-bis-C ha ampliato, in campo civile, sia la competenza per valore del giudice di pace nelle controversie in materia civile, sia la competenza per materia aggiungendo la competenza a giudicare sulle cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;
il disegno di legge in esame, ha, altresì, ampliato, in campo penale, la competenza del giudice di pace introducendo il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato (articolo 10-bis del testo unificato del decreto legislativo n. 286 del 1998), oltre ai reati perseguibili d'ufficio relativi all'immigrazione in casa di flagranza (articolo 20-bis);
in particolare, l'articolo 22 del disegno di legge in esame, recante modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto nel corso dell'esame in Senato, in prima lettura, come emendamento governativo all'articolo 19 del vecchio testo, attribuisce la competenza del predetto reato di immigrazione clandestina alla competenza del giudice di pace. L'articolo perciò, introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 274 del 2000, relativo alla competenza penale del giudice di pace, in particolare coordinandone il testo con l'avvenuta introduzione dell'articolo 10-bis nel testo unificato sull'immigrazione;
come prima novità, il giudice di pace attrae alla sua competenza i procedimenti relativi all'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, ovvero il nuovo reato contravvenzionale, introdotto come articolo 10-bis nel decreto legislativo n. 286 del 1998 dall'articolo 21 del disegno di legge in esame;
la seconda novità consiste nell'introduzione di un nuovo modello di procedimento davanti al medesimo giudice di pace (in due versioni: ordinaria e abbreviata). In materia di sanzioni applicabili dal giudice di pace, si prevede che, nelle ipotesi previste dalla legge, egli applichi a titolo di sanzione sostitutiva, già estesa alla contravvenzione di immigrazione clandestina, la misura dell'espulsione di cui all'articolo 16 del testo unificato sull'immigrazione;
viene, così, estesa alla sentenza di condanna per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (di cui al nuovo articolo 10-bis del testo unificato) la facoltà di sostituire la pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del medesimo testo unico cambiate nel senso che impediscano l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica;
quindi sensibili e notevoli sono i cambiamenti introdotti nelle competenze del giudice di pace ed il maggiore e più delicato carico di lavoro giurisdizionale, dovrebbe coniugarsi con un'opera di continuità e di professionalità. Giova ricordare, infatti, che il giudice di pace è organo giudicante di primo grado sia in campo civile che penale e che, quale magistrato di prossimità, definisce annualmente oltre 1.300.000 cause ed elabora altri 500.000 provvedimenti, in tempi molto contenuti e con appelli irrisori, segno di una professionalità acquisita, che non può essere ragionevolmente dispersa con un turn over, che non gioverebbe al sistema giustizia e che implicherebbe anche una notevole spesa economica per la formazione iniziale,
impegna il Governo
alla luce di quanto esposto in premessa, a formulare una proposta organica, nella più ampia riforma della magistratura onoraria, della magistratura di pace, che tenga conto sia dell'autonomia ed indipendenza di quest'ultima, che le è propria, sia della salvaguardia delle esperienze e delle professionalità raggiunte da questo giudice, al fine di consentire al Parlamento di approvarla entro il 31 dicembre 2009, esaminando la necessità di prorogare per un ulteriore mandato tutti i giudici di pace in servizio a tale data, qualora non fosse ancora concluso l'iter parlamentare di approvazione della riforma, tenendo conto, altresì, che la continuità nell'incarico quadriennale è, comunque, subordinata alla valutazione del consiglio giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura.
9/2180-A/1.Pelino.
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01972/28 presentato 14 gennaio 2009 - CONCLUSO
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4, comma 2, del provvedimento, rimasto immodificato nel testo in Aula, dispone che il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1o gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
4-ter. Dal 1o gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1o gennaio 2009»;
detto provvedimento interviene, quindi, in materia di riconoscimento del periodo di servizio civile ai fini del trattamento previdenziale nel settore pubblico e privato;
esso va a modificare la disciplina pensionistica dei periodi di servizio civile svolti come volontario, prevedendo che a decorrere dal 2009 essi non siano più a carico del Fondo nazionale per il servizio civile ma siano, in tutto o in parte, riscattabili, su domanda, con oneri a carico dell'interessato;
la natura del provvedimento, è volta a superare la copertura previdenziale del periodo di servizio civile volontario a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, ma non apparrebbe coerente cen l'esigenza di promuovere la scelta del servizio civile da parte dei giovani: il numero dei volontari chiamati a svolgere attività di grande rilievo nel settore sociale, sta scemando e il riconoscimento ai fini previdenziali del periodo prestato nel servizio civile, così come era previsto, era finalizzato appunto, ad incentivarne la scelta;
la Commissione XI Lavoro, nel parere finale favorevole, con diverse osservazioni dell'8 gennaio 2009, vi ha incluso anche quella di modificare detto comma 2 dell'articolo 4, ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nel senso di evitare di mettere a carico degli interessati gli oneri della copertura previdenziale, proprio per i suindicati fini, non ritenendo, perciò, coerente detta modifica al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64, più esattamente all'articolo 9, comma 4, concernente il trattamento economico e giuridico, secondo cui: «Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio militare obbligatorio con onere, per il personale volontario, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile,
impegna il Governo
a tenere in debito conto che il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 4 del provvedimento, nel perseguire il precipuo scopo di superare la copertura previdenziale del periodo di servizio civile volontario a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, introduce un sistema di contribuzione volontaria a carico dei soggetti che hanno prestato servizio civile - con riscattabilità dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1o gennaio 2009, con oneri da riscatto versabili ai regimi previdenziali in unica soluzione o in rateizzazione di centoventi mesi - che non apparrebbe coerente con l'esigenza di promuovere la scelta del servizio civile da parte dei giovani. Infatti, in una prima fase, quando il servizio civile era basato sull'obiezione di coscienza, si riconosceva agli obiettori il beneficio previdenziale secondo il principio della «contribuzione figurativa» e quindi senza alcun esborso a carico dell'Ufficio nazionale e dell'obiettore medesimo. Inoltre, successivamente, con l'istituzione del servizio civile, l'attività dei volontari, pur non essendo considerata come attività lavorativa, è stata remunerata con un »compenso« nonché garantita con forme di tutela. Infatti, dal 1o gennaio 2006 il periodo di servizio civile è riconosciuto ai fini del trattamento previdenziale, con oneri, per il personale volontario, a carico del predetto Fondo nazionale per il servizio civile, che si vuole eliminare. Questa inversione di tendenza potrebbe essere un deterrente alla scelta dei giovani di prestare servizio civile.
9/1972/28. Pelino, Cazzola, Antonino Foti, Di Biagio, Vincenzo Antonio Fontana.
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L . 9/01496/009 presentato il 29 luglio 2008 - CONCLUSO
La Camera,
premesso che:
all'articolo 4, ai commi 2 e 2-bis, differisce al 1o gennaio 2009 l'applicazione di alcune norme contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
in particolare, il comma 2 differisce l'applicazione delle seguenti disposizioni del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008 e cioé: l'articolo 18 «obblighi del datore di lavoro e del dirigente», comma 1, lettera r), riguardante le comunicazioni di informazioni relative agli infortuni sul lavoro (che prevede l'obbligo, a carico del datore di lavoro e del dirigente, di comunicare all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che determinino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni); l'articolo 41 «Sorveglianza sanitaria del medico competente», comma 3, lettera a), riguardante le visite mediche (che stabilisce il divieto di visite mediche preassuntive);
peraltro, le disposizioni di cui viene differita l'applicazione al 1o gennaio 2009, rientrano tra quelle già entrate in vigore il 15 maggio 2008, per cui occorrerebbe chiarire gli eventuali effetti retroattivi del comma 2 in esame, anche con riguardo alle sanzioni amministrative già irrogate e ai procedimenti sanzionatori in corso;
il comma 2-bis, inoltre, modifica l'articolo 306 «disposizioni finali», comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 - che dilaziona l'efficacia di alcune specifiche disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2008 - valutazione rischi - al novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale - al fine di differire ulteriormente (al 1o gennaio 2009) l'efficacia di tali specifiche disposizioni. Pertanto, il differimento va dal 29 luglio 2008 (novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del medesimo decreto) al 1o gennaio 2009;
detto differimento di termini riguarda l'applicazione di disposizioni in materia di salute e sicurezza, non trascurabili in quanto riguardano la valutazione dei rischi, le visite mediche e la comunicazione degli infortuni ai fini statistici - per la parte ordinamentale del provvedimento in questione - rientranti nelle misure di cui alla legge delega n. 123 del 2007, per il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti di tutti i lavoratori, anche con riguardo alle differenze di genere e nel rispetto delle disposizioni vigenti, delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, per tutti i settori di attività e tutte le tipologie di rischio, con inasprimento delle sanzioni;
che nel recente decreto sicurezza, particolare attenzione è stata volta al profilo della sicurezza sul lavoro, riservando una corsia preferenziale ai dibattimenti riguardanti reati di questo settore, ritenuto di gravità sociale alla stregua della mafia e del terrorismo, segno della particolare attenzione del Governo all'argomento,
impegna il Governo
a non depotenziare con dilazioni alla attuazione dell'intervento di delega, la portata del testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che ne ha rafforzato sensibilmente l'efficacia, visto che l'applicazione delle predette disposizioni dovrebbe preferibilmente attenersi, rispettivamente, al termine originario, anche per il problema degli effetti retroattivi di quelle già entrate in vigore.
9/1496/9.Pelino.
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00624/006 presentato il 16 settembre 2009 - CONCLUSO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, nel testo unificato, è il frutto di un approfondito esame in sede referente dalla Commissione XII, al quale hanno contribuito i gruppi sia di maggioranza sia di opposizione ed affronta il delicato e grave problema dei malati affetti da patologie croniche e degenerative, con andamento evolutivo, per cui non esistono terapie adeguate ed efficaci per la stabilizzazione della malattia e il prolungamento della vita, vittime di sofferenze e condizionamenti della propria vita e di quella dei congiunti;
il dolore cronico, presente nelle predette malattie degenerative neurologiche ed oncologiche, specie nella fase avanzata e terminale, assume caratteristiche di dolore globale, legato a motivazioni fisiche, psicologiche e sociali, come evidenziato dall'OMS - Organizzazione mondiale della sanità - e, se non curato ed affrontato adeguatamente in tutti i suoi aspetti, incide negativamente sulla vita e sulla salute del paziente e della sua famiglia. Il provvedimento quindi efficacemente regolamenta uno dei problemi medici e sociali più gravi e meno conosciuti, se non da chi ha avuto la disgrazia di esserne colpito o di assistere un congiunto malato terminale;
è evidente che il trattamento del dolore rappresenta una necessità etica e la dimensione del problema è talmente vasta, che coinvolge anche costi economici per la società e per i milioni di persone che ne soffrono. Ciascun paziente, a seconda della relativa patologia e livello di sofferenza e delle esigenze personali e familiari, abbisogna di una assistenza diversa e mirata, sicché l'offerta di prestazioni da parte del Servizio sanitario nazionale deve essere in grado di adattarsi a tali variabili istanze di presa in carico con cure appropriate, campagne di informazione, costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato, in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale in cui la proposta è destinata ad essere inserita, con assistenza socio-sanitaria, anche residenziale, erogata da equipe multidisciplinari presso una struttura denominata hospice con assistenza domiciliare ed erogazioni assistenziali e diagnostico-terapeutiche a ciclo diurno in day hospice, non eseguibili a domicilio;
da ciò, la necessità di istituire con legge le cure palliative e le terapie del dolore e di tutelare il diritto del cittadino ad accedervi, finalmente definendo l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici, e l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare un idoneo percorso terapeutico per il controllo e l'alleviamento del dolore;
il provvedimento istituisce ex novo la rete nazionale per le cure palliative e la rete nazionale per le terapie del dolore, articolate su base regionale, disciplinando la procedura per la definizione delle modalità di accreditamento delle strutture appartenenti alla rete. Esso, inoltre, stanzia risorse aggiuntive al fine di rafforzare l'attività dei comitati istituiti in attuazione del progetto definito «Ospedale senza dolore», di cui all'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 24 maggio 2001, che - in considerazione delle novità introdotte - assume la denominazione di progetto «Ospedale-Territorio senza dolore»;
basilare importanza riveste il provvedimento nel salvaguardare i diritti e la dignità del malato così gravemente colpito, promuovendo azioni efficaci per migliorarne la qualità della vita nella fase terminale e fornendo anche alla sua famiglia quel sostegno sanitario e socio-assistenziale che affronti adeguatamente situazioni così gravi,
impegna il Governo
affinché, nell'ambito della disciplina delle modalità per la realizzazione della rete nazionale per le cure palliative e le terapie del dolore, cioè dell'insieme delle strutture sanitarie, sia ospedaliere che territoriali, e assistenziali, nonché delle figure professionali preposte alla erogazione di dette cure e dell'intesa tra Governo e regioni per la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento degli «hospice», cioè delle strutture preposte alla erogazione di tali cure, considerando che dette reti hanno come obiettivo la presa in carico del paziente e della sua famiglia, venga promossa il più possibile l'integrazione tra le strutture ed i servizi domiciliari e assistenziali, della medicina ospedaliera, territoriale ed assistenziale, al fine di garantire con la massima efficacia la disponibilità di interventi specialistici di cure palliative a tutti i livelli assistenziali, nonché la continuità dell'assistenza stessa e sia assicurato, in piena attuazione delle finalità del provvedimento, il diritto del cittadino ad accedere, oltre che alle cure, specificatamente a dette reti, che verranno attivate a livello regionale.
9/624/6.Pelino.
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00574-A017 presentato il 14 luglio 2009 CONCLUSO
La Camera,
premesso che:
la violenza contro le donne è un fenomeno che ha assunto negli ultimi decenni una visibilità crescente, fino a diventare una priorità di azione sia a livello internazionale, che nell'ambito dei governi locali. Il Governo Berlusconi è già intervenuto in materia, rispondendo con tempestività all'allarme sociale generato da numerosi crimini violenti commessi contro le donne con il decreto-legge recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (stalking) (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), per contrastare tempestivamente i reati di violenza sessuale e di atti persecutori e garantire una più concreta tutela delle vittime. Si è voluto dare un segnale di forza e d'intransigenza nei confronti di coloro che si rendono colpevoli di delitti così infamanti e nello stesso tempo riconoscere il giusto sostegno alle persone offese dai reati di violenza sessuale e di persecuzione. Il provvedimento in esame rappresenta il completamento efficace e deciso del decreto-legge predetto;
esso, ampiamente condiviso sin dalla scorsa legislatura, apporta diverse rilevanti modifiche al codice penale e si caratterizza soprattutto per un maggior rigore delle sanzioni vigenti. Mira a un potenziamento complessivo della lotta contro la violenza sessuale, mediante l'introduzione di efficaci misure, importanti per la tutela ed il rispetto della dignità delle donne e dei minori, sia nell'inasprimento delle pene e delle aggravanti di tali orrendi delitti, sia introducendo il reato di molestie sessuali; ridefinendo il reato della violenza sessuale di «branco»; estendendo, il reato di maltrattamenti anche ai conviventi a tutela delle coppie di fatto; prevedendo adeguate forme di intervento in giudizio per rafforzare la difesa della vittima e dei minori; coinvolgendo il ministro per le pari opportunità a relazionare il Parlamento sull'attività di coordinamento e di attuazione contro gli atti persecutori e di violenza sessuale, sicché, si può dire completato il quadro normativo a difesa contro la violenza, che giustamente desta grave allarme sociale;
tuttavia, a completamento del sistema integrato di tutela e supporto oltre alle previste misure d'informazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 9 del provvedimento, che indirizzano le vittime sui servizi e sui centri anti-violenza, con funzioni socio-assistenziali e di recupero, andrebbero previste misure anche sotto il profilo socio-psicologico di fanciulli e adolescenti;
pertanto, si dovrebbe agire nella fase preventiva dì tali delitti, cioè oltre che sul fronte della punibilità e repressione, sul fronte psico-didattico, prevedendo programmi di educazione civica nelle scuole, accompagnando il bambino nella fase adolescenziale, con l'aiuto psicologico per la formazione della sua personalità,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di emanare linee-guida nazionali per l'introduzione nelle scuole primarie e secondarie di appositi programmi, nell'ambito dell'insegnamento cittadinanza e Costituzione, per educare i bambini e gli adolescenti, durante l'impegno scolastico.
9/574-A/17.(Nuova formulazione nel testo modificato nel corso della seduta). Pelino.
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/01713-B/001 presentato il 19 dicembre 2008
La Camera,
premesso che:
fino al 31 dicembre 1992 i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale intrattenevano un doppio rapporto di lavoro sia con le unità sanitarie locali di dipendenza (rapporto subordinato) sia di Convenzione col SSN;
al 31 dicembre 1992 la legge 23 ottobre 1992, n. 421 (cosiddetta legge De Lorenzo) sanciva per detti medici l'incompatibilità della situazione in essere, tra rapporto di dipendenza e rapporto convenzionato, tanto da obbligare chi si trovava nella condizione di doppio rapporto ad optare per l'uno o per l'altro, per cui chi aveva all'epoca maturato l'anzianità contributiva, ha optato per il rapporto convenzionato e per il pensionamento, dimettendosi dal rapporto di lavoro subordinato dipendente con le USL di appartenenza;
con il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 (cosiddetta legge Barucci) il disposto di cui all'articolo 1, comma 1, di carattere transitorio in attesa della complessiva riforma del sistema pensionistico, bloccava tutte le pensioni di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, dalla data di entrata in vigore del decreto sino al 31 dicembre 1993;
detto blocco dei pensionamenti non si applicava, secondo l'articolo 1, comma 2, lettere c), d) ed e) (non applicandosi il disposto di cui all'articolo 1, comma 1, di carattere transitorio, che bloccava tutte le pensioni di anzianità) ad alcune categorie, in particolare: ai lavoratori che avevano presentato domanda di pensione di anzianità agli istituti di previdenza anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto ed avevano maturato i requisiti previsti entro il 30 settembre 1992, ancorché la pensione spettasse con decorrenza dal 1o ottobre 1992; ai dipendenti che avevano presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego, accolta dai competenti organi, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto ed ai lavoratori per i quali era intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione volontaria, ovvero era iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto;
dopo il blocco di dette pensioni a svantaggio della predetta categoria dei medici che avevano esercitato l'opzione, con il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 45, era stata disposta la cessazione del blocco dei pensionamenti di cui alla predetta legge n. 422 del 1992, decreto non convertito in legge e quindi decaduto, per cui i medici si sono trovati per l'intero anno 1993 senza percepire la pensione, che per la vigenza della legge è stata percepita a partire dal primo gennaio 1994;
questo ha generato un'ingiusta disparità di trattamento per detta categoria professionale ed una vacatio legislativa visto che l'apposito decreto-legge n. 45 del 1993, varato ad hoc per ripristinare la situazione di equità pensionistica, non fu mai convertito in legge, quindi non fu mai recuperato l'anno pensionistico relativo al 1993, non pagato a detti medici,
impegna il Governo
a provvedere - nell'ambito della riforma pensionistica o di altri provvedimenti - ad eliminare le conseguenze del blocco dei pensionamenti di anzianità per i medici che optarono per il mantenimento dell'incarico di mutualisti convenzionati con il SSN (a seguito della legge n. 412 del 1991), blocco disposto il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, recante, tuttavia, anche previsioni in deroga, di cui articolo 1 , comma 2, come in premessa detto. In via esemplificativa, potrebbero essere estesi detti benefici in deroga anche ai medici già soggetti alla legge n. 421 del 1992 (legge De Lorenzo) che hanno presentato domanda di pensionamento dopo il 19 settembre 1992, come era stato d'altra parte previsto dal decreto-legge 2 marzo 1993, n. 45, decaduto e mai più ripresentato.
9/1713-B/1. Pelino.
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/01713/017 presentato il 13 novembre 2008 - CONCLUSO
La Camera,
premesso che:
la Corte costituzionale, con sentenza n. 387 del 1989, ha riconosciuto la natura risarcitoria/non reddituale delle pensioni privilegiate «tabellari» e dichiarato nel dispositivo l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma primo del decreto del Presidente e della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva;
la Corte nella predetta sentenza, in particolare, riporta che «la natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria »militare tabellare«, del resto, è concordemente riconosciuta dalla giurisprudenza, ponendosi in risalto l'indifferenza di un preesistente trattamento economico di attività, e ravvisandosi il titolo preminente di detta pensione nella menomazione sofferta nell'adempimento di un obbligo legalmente imposto in attuazione dell'articolo 52 della Costituzione»;
dal ravvisato carattere non reddituale delle pensioni in esame discende la non assoggettabilita di esse, ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla stessa stregua di altre erogazioni di analoga natura (come le pensioni di guerra, espressamente considerate dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 e le rendite vitalizie erogate dall'I.N.A.I.L. alle vittime di infortuni sul lavoro, alle quali l'amministrazione finanziaria ha esteso l'esenzione;
ne consegue, perciò, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, dell'articolo 34, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, nella parte in cui non dichiara esenti dall'IRPEF le pensioni privilegiate ordinarie «militari tabellari» erogate ai militari che prestino servizio di leva;
pertanto, si rende giustizia in tal maniera alle pensioni privilegiate ordinarie del personale «di carriera», fermo restando che il nostro ordinamento giuridico riconosce varie esenzioni ed agevolazioni ad altri tipi di analoghe pensioni, a sussidi, a cespiti della stessa natura;
tuttavia continuano a sussistere difformità di trattamento per le pensioni privilegiate ordinarie concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, che dovrebbero, a modifica della legislazione vigente, concorrere, ai fini dell'imponibile IRPEF, nella misura del 90 per cento,
impegna il Governo
alla luce anche dei predetti disposti costituzionali, a valutare tempestivamente l'opportunità di conferire carattere risarcitorio alle pensioni privilegiate ordinarie (integrate dall'aumento del decimo per l'invalidità) concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato di cui all'articolo 1 (perequazione automatica delle pensioni) della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fare sì che ai fini dell'imponibile IRPEF concorrano nella misura del 90 per cento annuo.
9/1713/17.(Testo modificato nel corso della seduta).Pelino.
INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGI IN X COMMISSIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IN SEDE CONSULTIVA
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.
C. 3073 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
Paola PELINO (PdL),
relatore, illustra l'Accordo tra l'Italia e la Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel settore del turismo, di contenuto analogo a numerose altre intese siglate in materia con altri Paesi, che è finalizzato ad ampliare le relazioni economiche e commerciali fra Italia e Moldova.
L'Accordo, firmato a Roma il 7 dicembre 2006, si compone di 14 articoli.
L'articolo 1 contiene l'impegno delle Parti contraenti a incoraggiare lo sviluppo delle attività turistiche tra i due Paesi nelle diverse forme (turismo culturale, d'affari, accademico, balneare, eccetera) elencate all'articolo 2.
Le Parti, in base all'articolo 3, si impegnano a realizzare la cooperazione tra istituzioni pubbliche e agenti economici mediante una serie di azioni - ivi elencate - che comprendono, ad esempio, il sostegno alle aziende che operano nel campo del turismo, gli scambi di esperti e informazioni del settore turistico, eccetera.
All'articolo 4 è prevista l'istituzione di Uffici di informazione turistica nei rispettivi territori, che opereranno in base alla legislazione nazionale di ciascuno dei Paesi.
L'articolo 5 impegna le parti alla realizzazione della semplificazione delle reciproche formalità di controllo per l'ingresso nei due Paesi facendo menzione, per quanto riguarda l'Italia, degli Accordi di Schengen dei quali essa è firmataria.
L'articolo 6 impegna le Parti a favorire lo sviluppo della cooperazione tra imprese private.
L'articolo 7 reca un elenco di attività destinate allo sviluppo della reciproca collaborazione in materia di turismo; fra di esse la realizzazione di fiere e mostre e lo scambio di informazioni ed esperienze riguardanti vari aspetti che compongono il settore del turismo.
L'articolo 8, riguardante la formazione di esperti e di tecnici del settore, prevede lo scambio di studenti e di docenti, che verrà stabilito dalle Parti con apposito progetto separato.
L'articolo 9 prevede l'istituzione di un gruppo misto di lavoro con il compito di provvedere al funzionamento dell'Accordo, mentre l'articolo 10 definisce le autorità responsabili della realizzazione dell'Accordo (per l'Italia il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri).
L'articolo 11 contiene la clausola che fa salvi i diritti e le obbligazioni derivanti dai trattati internazionali di cui i due Paesi sono parte.
L'articolo 12 prevede la soluzione amichevole delle eventuali controversie, mentre l'articolo 13 disciplina le modalità per successive modifiche dell'Accordo.
L'Accordo è concluso per un periodo di cinque anni (articolo 14), con proroga tacita quinquennale, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti.
Il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 16 dicembre scorso, consta di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo (3.360 euro annui a partire dal 2011), alla cui copertura si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170 (Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994).
La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge presentato al Senato (S. 1830) quantifica gli oneri finanziari mettendoli in rapporto con le riunioni biennali del gruppo misto di lavoro previsto dall'articolo 9 dell'Accordo.
DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.
C. 3196 Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Paola PELINO (PdL), relatore, sottolinea che il decreto-legge, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, nasce dall'esigenza di approntare misure urgenti in relazione a tre fattispecie emergenziali: il sisma in Abruzzo dove, conclusa la fase di prima emergenza, si definiscono nuovi ambiti di competenza, al fine di raccordare le iniziative avviate con quelle per la ricostruzione; l'emergenza rifiuti in Campania, dove il 31 dicembre 2009 si è conclusa la dichiarazione di stato di emergenza nel settore dei rifiuti; la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni di rischio idrogeologico, per i quali è prevista la nomina, con DPCM, di commissari straordinari.
Il decreto-legge reca, tra l'altro, norme volte a potenziare l'assetto del Servizio nazionale di protezione civile, norme sull'attività del soccorso alpino, della Croce
rossa e dei vigili del fuoco nonché disposizioni sul numero dei membri del governo e Piano carceri.
Per quanto riguarda le disposizioni direttamente riconducibili alla competenza della X Commissione, si sofferma in particolare sulle disposizioni recate dagli articoli 4, 6, 7 e 17-quinquies (introdotto dal Senato), nonché sulle disposizioni che pur non rientrando strettamente nelle competenze della Commissione prevedono interventi di particolare rilevanza.
L'articolo 1 disciplina - a decorrere dal 1o febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza (fino al 31 dicembre 2010) - il subentro del Presidente della regione Abruzzo nelle funzioni dell'attuale Commissario delegato, ad eccezione della competenza - che rimane affidata al Dipartimento della protezione civile - per il completamento delle abitazioni da destinare alla popolazione sinistrata.
Gli articoli da 2 a 13 attengono alla conclusione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania con il subentro degli enti ordinariamente competenti, quali la regione Campania e le relative province.
L'articolo 2 demanda ad apposito DPCM, da emanarsi entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'istituzione nell'ambito del Dipartimento della protezione civile, al fine della chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania, di una «Unità stralcio» e di una «Unità operativa»; l'individuazione di contabilità speciali per il funzionamento e la gestione di tali unità.
L'articolo 3 assegna all'Unità stralcio il compito prioritario di definire le situazioni creditorie e debitorie derivanti dalle pregresse gestioni dell'emergenza rifiuti, predisponendo i piani di estinzione delle passività e provvedendo al pagamento dei debiti.
L'articolo 4 definisce i compiti dell'Unità operativa: si tratta delle competenze riferite agli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti (Caivano, Tufino, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Avellino località Pianodardine, Battipaglia, Casalduni) e del termovalorizzatore di Acerra, alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali, all'eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti, all'organizzazione funzionale del dispositivo militare, alla determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti, tenuto conto, nelle more del definitivo piano regionale, delle Linee guida emanate dal Sottosegretario il 20 ottobre 2009 e, secondo un emendamento introdotto al Senato, sentite le rappresentanze degli enti locali. Ai sensi del comma 1-bis, introdotto al Senato, sino al 31 dicembre 2010 l'Unità operativa è autorizzata, nel caso di indisponibilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, ad adottare interventi alternativi.
Il comma unico dell'articolo 6 attribuisce all'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) il compito di determinare il valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, sulla base di criteri elaborati dalla stessa Agenzia nel Rapporto del 2007 «Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani». Il valore dell'impianto dovrà essere quantificato dall'ENEA entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame (cioè entro il 30 gennaio 2010) con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Tale importo dovrà essere riconosciuto al proprietario dell'impianto - soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - all'atto del trasferimento di proprietà dell'impianto stesso previsto dal successivo articolo 7. A questo riguardo, ricorda che l'articolo 37 della legge n. 99 del 2009 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» ha istituito, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (che viene designata con la medesima sigla - ENEA - dell'ente da sopprimere - v. più oltre), ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile. L'Agenzia svolge le proprie funzioni con le risorse finanziarie
strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), che è stato soppresso a decorrere dalla data di insediamento dei commissari nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Il 14 settembre 2009, con la nomina e il successivo insediamento del Commissario e dei due Subcommissari, ha preso avvio l'attività della rinnovata Agenzia. Per le finalità dell'articolo, viene previsto, con un emendamento approvato al Senato, che siano rese provvisoriamente indisponibili - nell'ambito del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) - risorse pari a 355 milioni di euro per l'anno 2011.
L'articolo 7 disciplina il trasferimento alla regione della proprietà del termovalorizzatore mediante DPCM da adottare entro il 31 dicembre 2011. In base al comma 1-
bis, inserito al Senato, qualora il trasferimento non avvenga entro il 31 gennaio 2012, il termovalorizzatore viene comunque trasferito, con DPCM, al Dipartimento della Protezione civile.
Quanto alle norme riguardanti il Dipartimento di protezione civile, l'articolo 14 autorizza l'avvio di procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato, riguardanti i titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione, in deroga alla normativa su reclutamento, limitazioni del turn over e stabilizzazioni nella pubblica amministrazione. A tal fine, è autorizzata la spesa per 8,02 milioni di euro.
L'articolo 16, ferme restando, secondo il testo approvato al Senato, le funzioni assegnate al Dipartimento di protezione civile, prevede la costituzione di una società per azioni di interesse nazionale - a totale partecipazione pubblica -, denominata «Protezione civile servizi spa» per l'espletamento di specifici compiti operativi Nel corso dell'esame al Senato sono stati precisati i compiti e le funzioni della società nonché i rapporti tra quest'ultima e il Dipartimento, anche al fine di un più compiuto rispetto dell'ordinamento comunitarie e della normativa in materia di appalti.
Quanto, infine, agli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, l'articolo 17 - ad integrazione di quanto disposto dalla finanziaria 2010 sull'adozione di piani straordinari per contrastare il rischio idrogeologico - introduce la possibilità di nominare commissari straordinari. Il Senato ha inoltre introdotto un finanziamento a favore dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi meteorici eccezionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010.
L'articolo 17-
ter, introdotto al Senato, reca misure per la realizzazione del Piano carceri, introducendo un iter più snello per la localizzazione e le espropriazione delle aree ove realizzare le nuove strutture. A tal fine il Commissario straordinario può avvalersi della «Protezione civile S.p.A.».
L'articolo 17-
quinquies, introdotto dal Senato, dispone la non applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 ai commissari straordinari previsti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 per interventi urgenti per le reti dell'energia al fine di garantire una più celere definizione del procedimento di nomina dei commissari stessi; di assicurare la realizzazione di indifferibili e urgenti opere connesse alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia aventi carattere strategico nazionale, anche avuto riguardo alla necessità di prevenire situazioni di emergenza nazionale.
L'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 disciplina la nomina di commissari straordinari del Governo prevedendo che sia finalizzata - ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge - alla realizzazione di «specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali». Lo stesso articolo prevede che la nomina sia
disposta con decreto del Presidente della Repubblica (su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri) e che con il medesimo decreto siano determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella
Gazzetta Ufficiale. Relativamente al contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, recante provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini, ricorda che il comma 1 del citato articolo ha previsto l'individuazione - da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del ministro per la semplificazione normativa - di interventi urgenti per le reti dell'energia. In particolare, viene previsto che dovranno essere individuati gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. Lo stesso articolo 17-
quinquies dispone che i decreti di nomina dei commissari di cui al comma 2 del predetto articolo 4, già emanati, si intendono conseguentemente modificati. Agli oneri relativi ai commissari straordinari si fa fronte nell'ambito delle risorse per il finanziamento dei predetti interventi. Ricorda che alla data odierna sono stati nominati, in attuazione del citato articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, quattro commissari straordinari con altrettanti decreto del Presidente della Repubblica datati 12 novembre 2009, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 e n. 32 dell'8 e del 9 febbraio 2010.
L'articolo 18 contiene le norme di copertura finanziaria.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio «Indonesian Trade Promotion Center» (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008.
C. 3082 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
Paola PELINO (PdL), relatore, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio «Indonesian Trade Promotion Center».
Il Memorandum in esame risponde alle esigenze di una maggiore cooperazione nei campi dell'economia e del commercio tra
l'Italia e l'Indonesia, che rappresenta uno dei Paesi più importanti sul piano commerciale sia per numero di abitanti che per tasso di sviluppo.
L'accordo consente la formalizzazione delle aspettative verso l'apertura di una serie di rapporti commerciali con la Repubblica indonesiana inserendosi nell'ambito di un auspicabile allargamento delle relazioni economiche bilaterali.
Quanto al contenuto del Memorandum, esso si articola in un preambolo e nove articoli.
Con l'articolo 1 si stabilisce l'apertura a Milano dell'ufficio «Indonesian Trade Promotion Center» (ITPC) e, in base al principio di reciprocità, l'eventuale istituzione di un Centro di promozione commerciale in una città indonesiana a scelta del Governo italiano, per cui sarà comunque necessario un ulteriore provvedimento legislativo.
Gli articoli 2 e 3 riguardano le finalità e le attività dell'ITPC che consistono principalmente nell'assistenza all'Ambasciata indonesiana a Roma al fine di promuovere il commercio dall'Indonesia verso l'Italia e ad ampliare l'accesso al mercato italiano di prodotti indonesiani. Le attività che l'ITPC dovrà intraprendere consistono nella pubblicizzazione e introduzione in Italia di prodotti di industrie indonesiane, nell'assistenza alle missioni commerciali da e per l'Indonesia, nello scambio di informazioni utili al miglioramento del commercio indonesiano, nella conduzione di ricerche e studi, nell'agevolazione della cooperazione tecnica, incluso il trasferimento di tecnologia concernente il commercio.
Gli articoli 4 e 5 concernono lo stato giuridico dell'ITPC e del personale: all'ITCP viene riconosciuta personalità giuridica, mentre il suo personale non godrà di uno status diplomatico o consolare, ma avrà l'assistenza del Governo italiano per l'ottenimento dei visti appropriati per i soggetti che non sono cittadini italiani e residenti permanenti in Italia; gli articoli 6 e 7 riguardano la soluzione dei casi di abuso e di eventuali controversie; gli articoli 8 e 9 concernono l'eventuale modifica, nonché l'entrata in vigore, la durata e la denuncia del Memorandum d'Intesa.
Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Memorandum, segnala che esso si compone di tre articoli, dei quali il primo reca l'autorizzazione alla ratifica propriamente detta, il secondo l'ordine di esecuzione e il terzo la previsione dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione il giorno successivo alla pubblicazione della medesima nella
Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge non reca alcuna norma di copertura finanziaria: la relazione introduttiva al disegno di legge, infatti, asserisce che l'attuazione dell'accordo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto, come accennato, l'eventuale apertura di un Centro di promozione commerciale italiano in altra città indonesiana, previsto come eventualità dall'articolo 1 dell'accordo, avverrà con l'approvazione di un apposito provvedimento legislativo.
In relazione al contenuto del disegno di legge in esame, propone l'espressione di un parere favorevole alla III Commissione.
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.
C. 2451 Governo e abbinate.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
Paola PELINO,
relatore, ricorda come la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2451, approvato dal Senato, cui sono state abbinate le proposte di legge C. 12 Zeller e C. 1298 Froner di identico contenuto, recante «Ratifica ed attuazione dei Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi», come risultante dall'emendamento approvato dalla Commissione di merito in sede referente.
Al riguardo, ricorda innanzitutto che la Convenzione per la protezione delle Alpi è finalizzata a garantire una strategia globale per la conservazione delle Alpi; essa è stata firmata nel 1991 da sei paesi dell'arco alpino (Austria, Svizzera, Francia, Germania, Italia e Liechtenstein), nonché da un rappresentante della Commissione europea, e successivamente dalla Slovenia e dal Principato di Monaco. La Convenzione, che si configura come un accordo-quadro, fissa gli obiettivi per una corretta politica ambientale, per la salvaguardia delle popolazioni e delle culture locali e per l'armonizzazione tra gli interessi economici e la tutela del delicato ecosistema alpino, stabilendo i criteri cui dovrà ispirarsi la cooperazione fra i paesi interessati, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali. A tali fini, le Parti si impegnano ad assumere misure adeguate, anche attraverso la successiva adozione di specifici Protocolli - dei quali appunto con il provvedimento in esame si chiede l'autorizzazione alla ratifica. La Convenzione impegna le Parti a collaborare in numerosi settori, nella direzione della messa in atto di una politica globale che garantisca la conservazione e la protezione dell'area alpina.
Per quanto riguarda i nove Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, essi sono stati ratificati, integralmente o parzialmente, da tutti gli Stati che sono Parti della Convezione; gli unici Stati a non avere ancora ratificato alcun Protocollo sono l'Italia e la Svizzera. Dal punto di vista delle competenze della Commissione attività produttive segnalo in particolare i protocolli relativi all'energia e al turismo.
Il Protocollo sulle foreste montane contempla in generale la predisposizione delle strutture di base per la pianificazione forestale, mantenendo le funzioni protettive delle foreste di alta quota e la loro rilevanza dal punto di vista economico ed ecologico.
Il Protocollo sulla pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile prevede l'elaborazione di diversi strumenti di pianificazione a livello locale, atti a combinare gli aspetti dello sviluppo con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente, consentendo uno sviluppo regionale che offra serie opportunità di lavoro alle popolazioni interessate.
Il Protocollo sulla composizione delle controversie ha il compito di colmare una lacuna della Convenzione base, che non prevede particolari meccanismi in caso di divergenti interpretazioni, fra le Parti, delle disposizioni di essa o dei Protocolli successivi. Tali controversie dovranno in primis essere risolte mediante consultazioni tra le Parti in disaccordo: qualora ciò non conduca a risultati concreti entro sei mesi, una delle Parti potrà attivare una procedura arbitrale.
Il Protocollo sulla difesa del suolo prevede anzitutto che i terreni meritevoli di protezione vengano inclusi nelle aree protette, vista l'indubbia rilevanza ambientale della loro buona conservazione. In generale il Protocollo raccomanda un uso contenuto del terreno e del suolo, nonché delle risorse minerarie e delle attività estrattive.
Il Protocollo sull'energia ha l'obiettivo di migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia nell'arco alpino, anche mediante i risparmi ottenuti con l'utilizzazione razionale dell'energia. Sono pertanto previste misure ad ampio raggio, come l'estensione della coibentazione degli edifici e l'ottimizzazione dei rendimenti degli impianti termici di riscaldamento; l'accrescimento di efficienza dei sistemi di distribuzione del calore e degli impianti di climatizzazione; controlli ravvicinati volti alla riduzione delle emissioni dannose degli impianti termici; il ricorso a processi tecnologici avanzati per l'utilizzazione e la trasformazione dell'energia; l'abbandono progressivo del sistema della forfettizzazione nel calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda; la progettazione secondo nuovi schemi di edifici che possano servirsi di tecnologie a basso consumo energetico; la promozione e l'attuazione di piani energetici a livello comunale e locale. La preferenza viene accordata alle fonti energetiche rinnovabili, e, in zona alpina, anzitutto agli impianti idroelettrici, i quali devono rispettare la funzione ambientale dei corsi d'acqua e l'integrità del paesaggio, consentendo a fiumi e torrenti la conservazione di flussi idrici minimi, come verranno definiti, ed evitando comunque eccessive oscillazioni nel livello delle acque, anche in funzione delle possibilità migratorie della fauna. Per quanto riguarda l'energia da combustibili fossili, devono essere utilizzate le migliori tecnologie disponibili, e in caso di sostituzione di impianti si deve tendere a passare alle energie rinnovabili. Nel trasporto e nella distribuzione di energia è prevista la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle infrastrutture esistenti, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale.
Per quanto riguarda l'energia nucleare le parti contraenti si impegnano a scambiarsi, nell'ambito delle Convenzioni internazionali, tutte le informazioni relativi ad impianti che potrebbero avere effetti nel territorio alpino allo scopo di garantire la tutela della salute dell'uomo e del patrimonio faunistico e vegetazionale. In sostanza obiettivo della Convenzione è di
ottenere forme di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia compatibili con l'ambiente, e di promuovere il risparmio energetico. Anche la raccolta, il riciclaggio ed il trattamento dei rifiuti dovranno avvenire in forme adeguate, favorendo la prevenzione nella produzione di rifiuti.
Il Protocollo sulla protezione della natura e tutela del paesaggio intende stabilire norme internazionali volte a proteggere, curare e ripristinare, se necessario, la natura e il paesaggio nel territorio alpino, in modo da assicurare: l'efficienza funzionale degli ecosistemi; la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme ai loro
habitat naturali; la capacità rigenerativa e la produttività delle risorse naturali; la diversità, la peculiarità e la bellezza del paesaggio naturale e rurale.
Il Protocollo sull'agricoltura di montagna prevede principalmente di incentivare l'agricoltura di montagna, considerando le peculiari condizioni delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale.
La difesa della specificità e della tipicità dei prodotti è considerato come un elemento atto a creare condizioni di commercializzazione favorevoli ai prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento di montagna anche sui mercati internazionali, con l'impatto favorevole prevedibile per la creazione di marchi di denominazione di origine o di garanzia della qualità.
Il Protocollo sul turismo persegue l'obiettivo generale di contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad un turismo rispettoso dell'ambiente, impegnando le Parti ad adottare specifici provvedimenti e raccomandazioni che non trascurino gli interessi né della popolazione locale né dei turisti. Le Parti contraenti intendono inoltre promuovere una maggiore cooperazione a livello internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, dando particolare rilievo alla valorizzazione delle aree di confine e coordinando le attività turistiche e ricreative che tutelino l'ambiente. L'elaborazione e la realizzazione di linee guida, di programmi di sviluppo e di piani settoriali è mirata alla promozione di uno sviluppo turistico sostenibile, cioè adeguato alle peculiarità dell'ambiente e alle risorse disponibili della località o della regione interessata. Allo scopo di contribuire al miglioramento delle condizioni socioeconomiche del territorio alpino, saranno privilegiati i provvedimenti a favore dell'innovazione e della diversificazione dell'offerta turistica. Le Parti favoriscono a tal fine lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d'azione comuni, che tendano ad un miglioramento qualitativo dell'offerta. Sono previste anche misure di pianificazione dei flussi turistici, in particolare nelle aree protette. Al fine di attuare una politica che risponda alle esigenze ecologiche e paesaggistiche, le Parti contraenti si impegnano a delimitare zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici.
Oltre a provvedimenti mirati ad uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli, allo scaglionamento delle vacanze e all'incentivazione di progetti innovativi, il Protocollo intende promuovere anche la collaborazione tra turismo, agricoltura, silvicoltura e artigianato, al fine di creare nuovi posti di lavoro.
Nel testo originario del disegno di legge era compreso, tra i protocolli di cui si autorizza la ratifica, anche il Protocollo sui trasporti, il quale è stato però espunto dal testo a seguito dell'approvazione di un emendamento soppressivo da parte della Commissione Affari esteri. Ricordo comunque come il Protocollo, la cui messa a punto è stata molto difficoltosa, in considerazione della delicatezza degli aspetti economici e ambientali che esso riveste, miri a un coordinamento dello sviluppo integrato dei sistemi di trasporto transfrontalieri nell'arco alpino, con particolare rilievo allo sviluppo del trasporto intermodale.
Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica C. 2451, esso consta di tre articoli. L'articolo 1 autorizza,
ai commi 1 e 2, la ratifica e l'esecuzione dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi analiticamente elencati al comma 1 medesimo. In tale contesto la Commissione Affari esteri, come già segnalato, nel corso dell'esame in sede referente ha soppresso il riferimento al Protocollo sui trasporti, il quale pertanto non sarebbe ratificato dall'Italia. Il comma 3 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali adotteranno gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica, mantenendo fermo quanto disposto dall'articolo 3, della legge n. 403 del 1999, circa le attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino. Mediante delibere della Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono disciplinati i rapporti e il coordinamento tra la Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino e la Conferenza Unificata. L'articolo 2 quantifica l'onere del provvedimento, valutato in 445.000 euro per l'anno 2009 e individua la relativa copertura finanziaria nel bilancio 2009-2011 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. L'articolo 3, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.
INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE IN XI COMMISSIONE LAVORO - IN SEDE REFERENTE
Disposizioni in materia di oneri previdenziali degli amministratori locali.
C. 2875 Gnecchi.
Paola PELINO (PdL),
relatore, osserva che la proposta di legge n. 2875, composta di un solo articolo, intende novellare l'articolo 86 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di introdurre una tutela previdenziale in favore di talune categorie di amministratori locali che, sulla base della normativa vigente, ne sono attualmente sprovvisti. In particolare, fa presente che l'intervento normativo è volto ad introdurre l'obbligo per l'ente locale di riconoscere, in favore degli amministratori locali che - al momento dell'assunzione della carica o nel corso del mandato - non risultino titolari di pensione e non siano iscritti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria, il pagamento dei seguenti trattamenti: una cifra «forfetaria» annuale versata, per quote, alla Gestione separata dell'INPS per i lavoratori autonomi o parasubordinati non coperti da assicurazione previdenziale (di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995); la quota spettante al datore di lavoro per gli amministratori che al momento dell'assunzione della carica sono iscritti a un fondo di previdenza complementare.
Rileva che la presente proposta di legge intende, pertanto, modificare la disciplina della posizione giuridica dei predetti amministratori locali, con particolare riguardo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, andando a colmare una lacuna legislativa, per la quale, allo stato, un cittadino - che venisse eletto presso amministrazioni locali - rischierebbe di non godere di alcun trattamento pensionistico o comunque di beneficiarne in misura molto ridotta, nel caso in cui si trovasse, al momento dell'assunzione della carica, in stato di disoccupazione o non svolgesse alcuna attività autonoma, ovvero laddove la condizione di lavoratore dipendente (collocato in aspettativa non retribuita) o autonomo - richiesta attualmente dalla legge ai fini del versamento dei contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi a carico dell'amministrazione locale - venisse meno successivamente.
Segnala, inoltre, che la proposta in questione tiene conto della possibilità che l'amministratore sia iscritto a un fondo chiuso di previdenza complementare, prevedendo che l'ente locale subentri al versamento della suddetta quota di contribuzione al fondo stesso posta dalla legge a carico del datore di lavoro, nel rispetto dei principi del secondo pilastro previdenziale, istituito con la legge n. 335 del 1995.
Considerate le importanti misure recate dal provvedimento e in attesa di conoscere anche le considerazioni che, su di esso, saranno svolte dal Governo, valuta comunque in termini positivi le finalità dell'intervento normativo proposto, preannunciando l'intenzione di approfondirne il contenuto nel seguito dell'esame, anche alla luce degli eventuali contributi che emergeranno dal dibattito. Fa notare, peraltro, che resta ferma l'esigenza di verificare anche l'eventuale sussistenza di profili problematici circa la possibile onerosità del progetto di legge, atteso che esso non reca alcuna clausola di natura finanziaria.
Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta.
C. 3333 Lo Presti.
Paola PELINO (PdL),
relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, composta di un unico articolo, è volta ad escludere dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, nonché dal diritto alla cosiddetta
una tantum, con effetto retroattivo, i familiari superstiti condannati, con sentenza passato in giudicato, per omicidio del pensionato o dell'iscritto. In particolare, fa notare che la proposta di legge intende sanare un'evidente anomalia dell'ordinamento, che allo stato non prevede l'esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta del familiare superstite, nei casi in cui questi sia stato condannato per omicidio dell'avente diritto; a seguito del decesso di tale soggetto, pertanto, l'omicida può comunque percepire, a legislazione vigente, il beneficio previdenziale. Osserva, infatti, che la normativa in materia nulla prevede nel caso di omicidio del dante causa, per cui il soggetto che si macchi di tale delitto non è escluso dal diritto a percepire la pensione di reversibilità o indiretta; tra l'altro, la stessa Corte costituzionale ha ribadito più volte che la pensione di reversibilità o indiretta spetta ai superstiti
jure proprio e non
jure successionis, con la conseguenza che non rilevano le ipotesi di indegnità a succedere previste dal codice civile.
Rileva, peraltro, che si sono verificati, di recente, alcuni casi in cui il coniuge uxoricida ha chiesto e ottenuto dagli enti previdenziali la pensione di reversibilità o indiretta: gli enti previdenziali - per escludere il diritto dell'uxoricida - in tali casi non hanno potuto neanche fare ricorso a interpretazioni o a estensioni analogiche, considerato che, quando si restringono o si comprimono diritti soggettivi (come nel caso del diritto a pensione), non è possibile utilizzare tali fonti interpretative. Proprio in relazione a quanto esposto, dunque, fa notare che il presentatore del provvedimento in esame, per finalità di giustizia sociale e di eticità, ha ritenuto doveroso colmare il descritto vuoto legislativo.
Passando ad esaminare il provvedimento nel dettaglio e rinviando alla documentazione degli uffici per la ricostruzione della normativa vigente, rileva quindi che, con il comma 1 dell'articolo 1, si intende escludere - a regime - il diritto a pensione per tutti i familiari superstiti (e quindi non solo per il coniuge), che si macchino del delitto di omicidio nei confronti del dante causa, una volta emessa la sentenza di condanna passata in giudicato; con il comma 2 del medesimo articolo si intende, poi, disciplinare la fase transitoria, revocando il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta per tutti i superstiti che già si trovano nella situazione indicata alla data di entrata in vigore della legge.
Fa presente, inoltre, che la proposta di legge non comporta alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato.
In conclusione, dichiarando sin d'ora la più ampia disponibilità a valutare gli spunti che emergeranno dal dibattito, auspica la sollecita approvazione di un provvedimento di alto valore sociale, che appare necessario al fine di ristabilire nell'ordinamento principi di giustizia ed equità.
INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE IN XI COMMISSIONE LAVORO - SEDE CUNSULTIVA
Decreto-legge 112/08, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
C. 1386 Governo.
Paola PELINO (PdL),
relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere - ai sensi dell'articolo 73, comma 1-
bis del regolamento - alle Commissioni V e VI sul decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Il presente provvedimento, al titolo I, costituito dall'articolo 1, prevede le misure necessarie e urgenti per ridurre, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e per assicurare la crescita del tasso di incremento del prodotto interno lordo (PIL) rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso una serie di interventi mirati che coinvolgono vari settori.
Il titolo II, relativo allo sviluppo economico, alla semplificazione e alla competitività , reca interventi in materia di innovazione, di impresa, di energia, di casa e di infrastrutture, di istruzione e di ricerca, di liberalizzazioni e di deregolazione, di semplificazioni, di piano industriale della pubblica amministrazione, di giustizia e di privatizzazioni. Il titolo III reca disposizioni sulla stabilizzazione della finanza pubblica, mentre il titolo IV interviene in materia di perequazione tributaria; il titolo V reca le disposizioni finanziarie e finali.
Per quanto attiene più specificatamente agli ambiti di competenza della Commissione XI, si sofferma solo su alcune disposizioni di interesse della Commissione, in quanto ritenute di particolare rilevanza, rinviando al testo in distribuzione per una indicazione completa di tali disposizioni. L'articolo 18 reca disposizioni in materia di reclutamento del personale delle società pubbliche, richiamando a tal fine di princìpi di cui comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche (pubblicità della selezione, trasparenza, pari opportunità, decentramento delle procedure di reclutamento, presenza di esperti nelle commissioni di esame).
L'articolo 19 è volto a prevedere dal 1
o gennaio 2009 l'integrale cumulabilità delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
L'articolo 21 reca modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine di cui al decreto legislativo 368/2001, come da ultimo modificata dalla L. 247/2007. In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame è volto a novellare l'articolo 1, comma 1, del menzionato D.Lgs. 368/2001, ai sensi del quale l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Con la modifica in esame viene precisato che l'apposizione del termine è consentita anche se tali ragioni giustificative sono riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. Il comma 2 è volto a novellare il comma 4-
bis dell'articolo 5 del D.Lgs. 368/2001, introdotto dalla citata L. 247/2007, che ha stabilito che, ferma restando la disciplina della successione di contratti contenuta nei commi precedenti del medesimo articolo 5, se per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra il datore di lavoro e il lavoratore superi complessivamente i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro viene considerato a tempo indeterminato, a decorrere dal superamento del predetto periodo. Peraltro, in deroga a tale disciplina, il citato comma 4-
bis prevede la possibilità di stipula di un ulteriore contratto a termine fra gli stessi soggetti per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.Spettaalleorganizzazioni indacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con appositi avvisi comuni, stabilire la durata dell'ulteriore contratto. Nel caso in cui la su indicata procedura relativa alla stipula non sia rispettata, nonché in caso di superamento del termine stabilito nello stesso contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato. A seguito della modifica del richiamato comma 4-
bis, si prevede che la disciplina ivi prevista non si applica nel caso in cui dispongano diversamente i contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il comma 3 dell'articolo 21 è invece volto a novellare il comma 4-
quater dell'articolo 5 del D.Lgs. 368/2001, anch'esso introdotto dalla citata L. 247/2007, volto ad estendere in maniera generalizzata, a prescindere da una specifica previsione della contrattazione collettiva e indipendentemente dalla natura dell'attività lavorativa e produttiva, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato presso la stessa impresa, prevedendo ope legis la possibilità di fruire di tale diritto di precedenza (per le assunzioni effettuate entro i successivi 12 mesi) per tutti i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato, con riferimento alle medesime mansioni a cui si riferisce l'assunzione, per un periodo superiore a sei mesi. Con la modifica introdotta dal comma 3 dell'articolo 21 si dispone che la disciplina relativa alla precedenza nelle assunzioni, di cui al menzionato comma 4-
quater possa essere derogata dalle eventuali diverse previsioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Infine il comma 4 prevede che, dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Ministro del lavoro procede ad una verifica degli effetti delle norme di cui ai commi precedenti dell'articolo in esame con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L'articolo 22 semplifica il regime giuridico dei contratti occasionali di tipo accessorio previsti dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, mai entrati a regime. Viene semplificata la tipologia di prestazioni di lavoro accessorio confermandone l'utilizzo per attività di natura occasionale rese in favore dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-
bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi, ovvero nell'ambito di lavori domestici, di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, dell'insegnamento privato supplementare, di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, di attività agricole di carattere stagionale. Si inquadrano come prestazioni di lavoro accessorio anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado. Si aboliscono, inoltre, i requisiti soggettivi per poter svolgere prestazioni di lavoro occasionale. Si semplificano altresì le modalità di selezione del concessionario rinviando a un regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che individua il concessionario del servizio e disciplina criteri e modalità per il versamento dei contributi previsti dalle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del regolamento ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
L'articolo 23 mira a una piena valorizzazione dell'autonomia collettiva rinviando alle parti sociali la possibilità di costruire un modello più efficiente e meno frammentato di formazione. I profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. Si conferma il tetto massimo di sei anni per l'apprendistato ma si supera il tetto minimo dei due anni, lasciando così alle parti sociali la possibilità di determinare periodi anche inferiori se funzionali alle esigenze del settore ovvero alle caratteristiche di ciascun percorso formativo. Viene inoltre novellato l'articolo 50, comma 1, del D.Lgs. 276/2003, riguardante l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: a seguito di tale modifica, si dispone che i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni possono essere assunti con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, tra i quali vengono ricompresi i dottorati di ricerca. Invece il comma 4 dell'articolo in esame novella il comma 3 del medesimo articolo 50, il quale prevede che la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.
L'articolo 39 introduce alcune misure di semplificazione in materia di adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro. A tal fine è prevista l' istituzione del libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo, il quale sostituisce i libri che il datore di lavoro doveva obbligatoriamente istituire ai sensi della normativa precedente (libro matricola e libro paga). Sono previste poi una serie di abrogazioni, quali quelle relative alle disposizioni sull'obbligo e sulle modalità di tenuta del libro matricola e del libro paga nonché l'abrogazione della legge 188/2007 in materia di modalità per le dimissioni volontarie della lavoratrice e del lavoratore.
L'articolo 40 reca disposizioni in materia di tenuta dei libri ed altri documenti relativi al personale nonché di altri adempimenti formali. La disposizione inoltre prevede che all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
L'articolo 41 reca varie modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro, in particolare modificando la definizione di lavoratore notturno dovendosi intendere per tale il lavoratore che svolge durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dalla contrattazione collettiva, purché comunque per almeno tre ore del suo tempo giornaliero.
L'articolo 46 interviene in materia di norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche prevedendo, in particolare, deroghe al requisito della particolare e comprovata specializzazione di natura universitaria, introdotto dalla legge finanziaria per il 2008, per i contratti conclusi con professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali.
L'articolo 49 reca significative e incisive modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 165/2001, concernente l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni. Rispetto al testo previgente, il nuovo testo dell'articolo 36 prevede: la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, in caso di esigenze temporanee ed eccezionali, di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti; l'obbligo, da parte delle
amministrazioni pubbliche, di rispettare, nell'ambito delle rispettive procedure selettive, i principi di imparzialità e trasparenza, al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile; infine, confermando la disposizione secondo cui eventuali violazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non possono comunque comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (mentre il lavoratore avrà diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro eseguita in violazione di disposizioni imperative e le amministrazioni avranno l'obbligo di rivalersi sui dirigenti responsabili in caso di dolo o colpa grave), viene soppresso il divieto di assunzione, per le amministrazioni che violano la disciplina relativa all'utilizzo delle forme di lavoro flessibile di cui all'articolo 36, per il triennio successivo alla violazione stessa.
L'articolo 66 introduce talune misure intese a contenere ulteriormente le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni in correlazione alle disposizioni di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle strutture e degli organici. In sostanza, le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e le agenzie, fatti salvi gli specifici programmi assunzionali già previsti dalla normativa vigente (in particolare per quanto riguarda i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le Agenzie fiscali), le procedure di mobilità e le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato: per l'anno 2009 nel limite del 10 per cento delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente; per gli anni 2010 e 2011 nel limite del 20 per cento delle cessazioni avvenute nell'anno precedente; per l'anno 2012, nel limite del 50 per cento del turn over; a decorrere dall'anno 2013, al fine di dare carattere strutturale alle economie conseguite, le assunzioni potranno avvenire nei limiti delle cessazioni avvenute nell'anno precedente (e non dei posti vacanti in organico).
L'articolo 67 è rivolto a contenere le risorse destinate alla contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università in attesa di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio.
In particolare, il comma 7 prevede modifiche al procedimento di contrattazione collettiva per la messa a punto della tempistica e degli effetti della fase di controllo della compatibilità economica e finanziaria al fine di avere maggiore certezza dei costi e dei tempi di sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro. In particolare: sotto il profilo della certezza dei costi viene introdotto il principio del carattere impeditivo della certificazione non positiva della Corte dei conti; sotto il profilo della certezza dei tempi, decorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte dell'ARAN, si prevede che il parere del Comitato di settore e del Governo, espresso previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si intende reso favorevolmente consentendo alla procedura di proseguire l'iter con l'inoltro dell'ipotesi di accordo alla Corte dei conti.
Il comma 8 prevede che, in attuazione dei princìpi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti, tramite il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, apposite specifiche informazioni certificate dagli organi di controllo, sulla contrattazione integrativa, finalizzate anche alla verifica del rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente.
Il comma 9 stabilisce che le predette informazioni, da acquisire attraverso apposit scheda ntegrativadel modello di
cui all'articolo 40-
bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, riguardano, oltre i dati numerici sul rispetto dei vincoli finanziari relativi alle risorse da destinare alla contrattazione integrativa e l'evoluzione della consistenza dei fondi stessi, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno della qualità della prestazione.
Il comma 10 specifica che le predette informazioni fanno parte del referto annuale sul costo del lavoro presentato dalla Corte dei conti al Parlamento ai sensi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001, e individua specifiche misure sanzionatorie in caso di superamento dei vincoli finanziari nella gestione dei fondi della contrattazione integrativa in riferimento.
Il comma 11 prevede una specifica modalità di pubblicazione su internet per assicurare un controllo diffuso su tali dati da parte dei cittadini.
Il comma 12 prevede una sanzione aggiuntiva a quella del mancato invio dei dati ai sensi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001, in caso di mancato adempimento alle prescrizione della presente norma.
L'articolo 71, in primo luogo, introduce misure dirette alla riduzione dei giorni di assenza per malattia dei dipendenti pubblici, prevedendo alcune misure finalizzate a riportare il tasso di assenteismo del settore pubblico nei limiti di quello del settore privato. In particolare, viene stabilito che i permessi per particolari motivi familiari o personali introdotti dalla contrattazione collettiva, nonché quelli previsti dalla normativa a tutela delle persone con disabilità grave, previsti dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, attualmente fruiti alternativamente in giorni o in ore, possano essere fruiti soltanto ad ore, fermi restando i tetti massimi già previsti dalle normative di settore.
L'articolo 72 prevede la progressiva riduzione del personale delle amministrazioni dello Stato (con esclusione della scuola), degli enti pubblici non economici, delle università e degli enti di ricerca, mediante l'introduzione di un nuovo istituto, l'esonero dal servizio, da attuare su base volontaria per il triennio 2009-2011.
L'articolo 73 reca due modifiche alla disciplina del part time nel pubblico impiego prevista dalla legge n. 662 del 1996, la cui applicazione ha destato qualche difficoltà.
L'articolo 74 interviene per completare il processo di riorganizzazione e di accorpamento delle amministrazioni centrali contenuto nelle leggi finanziarie 2007 e 2008 tramite l'adozione delle necessarie misure strutturali finalizzate all'effettivo contenimento dei costi e alla razionalizzazione della spesa degli apparati pubblici centrali e periferici.
L'articolo 75 prevede che le Autorità indipendenti, in attesa dell'emanazione della specifica disciplina di riforma, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, in coerenza con i rispettivi ordinamenti, riconsiderano le proprie politiche in materia di personale in base ai princìpi di contenimento della relativa spesa desumibili dalle corrispondenti norme di cui al presente decreto, predisponendo allo scopo appositi piani di adeguamento da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.
L'articolo 76 reca una serie di misure dirette alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa di personale degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
L'articolo 80 prevede l'attuazione da parte dell'INPS, dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, di un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefìci economici di invalidità civile.
L'articolo 83, ai commi 1 e 2, prevede la predisposizione di piani di controllo da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso, volti a garantire una maggiore efficacia nei controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale
e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni.